Art. 5. Riuso e valutazione comparativa delle soluzioni 1. In occasione dell'acquisizione dei programmi informatici, i soggetti di cui all'art. 2, in conformita' all'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e in relazione alle proprie esigenze, effettuano una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico. Tale valutazione dovra' essere svolta analizzando anche gli impatti organizzativi delle diverse soluzioni considerate, comprese, ove disponibili, soluzioni a codice sorgente aperto o a licenza libera. 2. Laddove i soggetti di cui all'art. 2 intendano avvalersi di un software che sia non sottoposto a licenza di software libero, non a codice aperto e non disponibile con il riuso, dovranno motivare la scelta. 3. La Regione del Veneto, nella produzione e gestione di servizi di interoperabilita' e di applicativi, si impegna a realizzare e a cedere in riuso programmi software basati su codice sorgente aperto e sull'utilizzo di protocolli e formati, standard ed aperti. 4. La Giunta regionale determina le modalita' con cui in particolare vengono svolte le seguenti attivita': a) censire, aggiornare, gestire e pubblicizzare una mappa delle richieste, delle competenze e delle esperienze disponibili sul territorio; b) favorire la diffusione dei programmi riusabili e a codice aperto anche collaborando con i soggetti di cui all'art. 2 nella definizione delle attivita' di cui al presente comma; c) promuovere attivita' di formazione e informazione dirette alle amministrazioni locali e alle piccole e medie imprese (PMI); d) promuovere forme di coordinamento interregionale e di collaborazione con le amministrazioni locali e con altri soggetti pubblici e privati del territorio veneto, operanti nel settore.