Art. 5.

           Riuso e valutazione comparativa delle soluzioni



   1.  In  occasione  dell'acquisizione  dei programmi informatici, i
soggetti  di  cui  all'art. 2, in conformita' all'art. 68 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e in relazione alle proprie esigenze,
effettuano  una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico.
Tale  valutazione  dovra' essere svolta analizzando anche gli impatti
organizzativi  delle  diverse  soluzioni  considerate,  comprese, ove
disponibili, soluzioni a codice sorgente aperto o a licenza libera.
   2.  Laddove i soggetti di cui all'art. 2 intendano avvalersi di un
software  che  sia non sottoposto a licenza di software libero, non a
codice  aperto  e  non disponibile con il riuso, dovranno motivare la
scelta.
   3.  La  Regione del Veneto, nella produzione e gestione di servizi
di  interoperabilita'  e  di applicativi, si impegna a realizzare e a
cedere in riuso programmi software basati su codice sorgente aperto e
sull'utilizzo di protocolli e formati, standard ed aperti.
   4.   La  Giunta  regionale  determina  le  modalita'  con  cui  in
particolare vengono svolte le seguenti attivita':
    a)  censire,  aggiornare, gestire e pubblicizzare una mappa delle
richieste,  delle  competenze  e  delle  esperienze  disponibili  sul
territorio;
    b)  favorire  la  diffusione  dei  programmi riusabili e a codice
aperto  anche  collaborando  con  i  soggetti di cui all'art. 2 nella
definizione delle attivita' di cui al presente comma;
    c) promuovere attivita' di formazione e informazione dirette alle
amministrazioni locali e alle piccole e medie imprese (PMI);
    d)   promuovere   forme  di  coordinamento  interregionale  e  di
collaborazione  con  le  amministrazioni  locali e con altri soggetti
pubblici e privati del territorio veneto, operanti nel settore.