Art. 6.

    Linee guida per lo sviluppo della societa' dell'informazione



   1.  La  Regione  del Veneto definisce le modalita' e le iniziative
tecniche, finanziarie e organizzative necessarie per il conseguimento
delle  finalita'  di  cui  all'art. 1 mediante l'adozione di apposite
linee   guida  per  lo  sviluppo  della  societa'  dell'informazione,
approvate  dalla  Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, e aggiornate di norma con cadenza triennale.