Art. 6. Linee guida per lo sviluppo della societa' dell'informazione 1. La Regione del Veneto definisce le modalita' e le iniziative tecniche, finanziarie e organizzative necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 mediante l'adozione di apposite linee guida per lo sviluppo della societa' dell'informazione, approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e aggiornate di norma con cadenza triennale.