Art. 7.

            Incentivazione alla ricerca ed allo sviluppo



   1.  La  Giunta  regionale,  in  coerenza con le linee guida per lo
sviluppo  della societa' dell'informazione di cui all'art. 6, approva
un  programma  di' ricerca specifico per lo sviluppo di programmi per
elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.