Art. 2.
                           Linee d'azione

   1.  Per  il  perseguimento  delle  finalita' di cui all'art. 1, la
Regione  provvede,  attraverso  l'Archivio  di  etnografia  e  storia
sociale  (AESS),  struttura gia' incardinata nella Direzione generale
regionale competente in materia, direttamente o in concorso con altri
soggetti pubblici e privati a:
    a)  promuovere  l'individuazione  degli  elementi  del patrimonio
culturale immateriale con particolare riguardo a:
     1)  tradizioni  ed  espressioni  orali,  compresi i dialetti, la
storia orale, la narrativa e la toponomastica;
     2)  musica  e arti dello spettacolo di tradizione, rappresentate
in  forma  stabile  o  ambulante,  nonche'  espressione  artistica di
strada;
     3) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi;
     4)  saperi,  pratiche,  credenze  relative  al ciclo dell'anno e
della vita, alla natura e all'universo;
     5)   saperi   e  tecniche  tradizionali  relativi  ad  attivita'
produttive, commerciali e artistiche;
    b)   conservare,   manutenere,   organizzare,   classificare,  in
inventari e banche dati, i documenti cartacei, iconografici, sonori e
audiovisivi;
    c) favorire la consultazione dei documenti conservati presso AESS
ed  altri soggetti convenzionati, anche attraverso la predisposizione
di  idonei  strumenti informatici e l'uso della rete web utilizzando,
in  via  preferenziale, strumenti liberi per la gestione e mettendo a
disposizione i documenti con formati aperti;
    d)  promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale
anche attraverso:
     1) l'acquisizione di fondi documentari;
     2) lo studio e la ricerca sul campo;
     3)  la  realizzazione  di  una rete di collegamenti con soggetti
pubblici e privati;
    e)  diffondere  l'utilizzo  di  buone  pratiche  e di metodologie
scientifiche  per  la  raccolta,  la gestione, l'inventariazione e la
valorizzazione  del patrimonio culturale immateriale anche attraverso
la diffusione digitale e la rete web;
    f)   promuovere   la   divulgazione   del   patrimonio  culturale
immateriale attraverso:
     1) l'organizzazione o il sostegno di eventi culturali;
     2)  la  pubblicazione  delle  fonti  documentarie, dei risultati
delle  ricerche,  nonche'  la realizzazione di prodotti comunicativi,
anche con strumenti e supporti innovativi;
    g) promuovere e organizzare attivita' di formazione e favorire la
trasmissione tra generazioni attraverso modalita' di educazione anche
informale;
    h) favorire la conservazione e l'accompagnamento nel suo sviluppo
del  patrimonio  culturale  immateriale anche attraverso attivita' di
sostegno  mirate,  da  definire  con  i  soggetti  pubblici e privati
interessati;
    i)  riconoscere  le  eccellenze  nella  creazione, conservazione,
valorizzazione o innovazione del patrimonio culturale immateriale.