Art. 3.
                   Programmazione degli interventi

   1.  In  base  alle  linee  d'azione  di  cui all'art. 2, la Giunta
regionale,  sentita  la  competente  commissione  consiliare, approva
annualmente  un  programma  d'interventi con cui definisce obiettivi,
modalita' e strumenti di realizzazione.
   2. Il dirigente della Direzione generale regionale competente cura
gli adempimenti conseguenti.