Art. 3. Programmazione degli interventi 1. In base alle linee d'azione di cui all'art. 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente un programma d'interventi con cui definisce obiettivi, modalita' e strumenti di realizzazione. 2. Il dirigente della Direzione generale regionale competente cura gli adempimenti conseguenti.