Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
                      n. 34 del 29 ottobre 2008

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'art.  1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
   Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello statuto;
   Vista  la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia
di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);
   Visto,  in  particolare,  l'art. 9 della legge regionale citata il
quale  stabilisce che con regolamento regionale sono disciplinati fra
l'altro:
    a) le modalita' di funzionamento del Comitato di cui all'art. 2;
    b)  gli indicatori e gli standard dei requisiti e il procedimento
per   l'iscrizione   e   la   cancellazione  delle  associazioni  dei
consumatori e degli utenti nell'elenco regionale di cui all'art. 4, e
le procedure per l'aggiornamento dell'elenco;
    c) le modalita' e i termini per la presentazione delle iniziative
e delle domande di contributo di cui all'art. 6, commi 1 e 2;
    d) le modalita' e i termini di monitoraggio e rendiconto ai sensi
dell'art. 6, comma 7;
    e)  le modalita' di concessione dei finanziamenti e contributi di
cui  all'art. 6, nonche' le modalita' di revoca degli stessi ai sensi
dell'art. 8;
   Vista  la  preliminare  decisione  della Giunta regionale 4 agosto
2008,  n.  7,  adottata  previa  acquisizione del parere del Comitato
Tecnico  della  Programmazione,  del  Comitato  regionale consumatori
utenti  e  delle  competenti strutture di cui all'art. 29 della legge
regionale n. 44/2003;
   Acquisito  il  parere  favorevole  con  raccomandazioni  della  3ª
Commissione consiliare espresso nella seduta dell'8 ottobre 2008;
   Dato    atto   dell'accoglimento   delle   raccomandazioni   della
Commissione consiliare competente;
   Vista  la deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2008, n.
815,  che  approva il Regolamento di attuazione della legge regionale
n.  20  febbraio  2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei
consumatori e degli utenti);

                              E m a n a

il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                                Sede

   1.  Il  Comitato  regionale dei consumatori e degli utenti, di cui
all'art.  2  della  legge  regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in
materia  di  tutela  e  difesa  dei  consumatori  e degli utenti), di
seguito denominato «Comitato», ha sede a Firenze presso la Presidenza
della Giunta regionale toscana.