Art. 13.

         Iscrizione delle associazioni nell'elenco regionale

   1.  Le  associazioni interessate all'iscrizione nell'elenco devono
redigere  apposita  istanza. L'istanza e' presentata dal 2 gennaio al
1°  marzo  di  ogni  anno  alla  struttura organizzativa della Giunta
regionale  competente  in  materia  di tutela dei consumatori e degli
utenti.  Tale  struttura  e'  designata  quale  unita'  organizzativa
interna responsabile del procedimento.
   2.  La  documentazione  attestante  il possesso dei requisiti puo'
essere  presentata  nelle  forme  consentite  dalla vigente normativa
sull'autocertificazione e sulla semplificazione amministrativa, fatta
salva  la  possibilita'  per  la  competente  struttura  della Giunta
regionale  di  operare  i  controlli  e  le  verifiche previste dalla
normativa in materia.
   3.  Il  termine per la conclusione del procedimento e' determinato
in novanta giorni dalla data di presentazione delle istanze.
   4.  Le  associazioni  gia'  iscritte  nell'elenco regionale devono
presentare entro il 30 giugno di ogni anno:
    a)   copia   del   bilancio  consuntivo  o  rendiconto  dell'anno
precedente  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  e regolarmente
approvato dagli organi preposti;
    b) dichiarazione concernente il numero degli iscritti, aggiornato
al 31 dicembre dell'anno precedente ed articolato per provincia.
   5.  La  competente  struttura organizzativa della Giunta regionale
effettua la verifica delle dichiarazioni e dei bilanci ricevuti entro
sessanta giorni, con le modalita' istruttorie determinate con decreto
dirigenziale, anche ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.
   6.  La  mancata presentazione della documentazione di cui al comma
4, lettere a) e b), e' equiparata alla perdita dei requisiti.
   7. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni
dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1 o della documentazione
di  cui  al  comma  4,  con  l'invio di una comunicazione ai soggetti
interessati.