Art. 13. Iscrizione delle associazioni nell'elenco regionale 1. Le associazioni interessate all'iscrizione nell'elenco devono redigere apposita istanza. L'istanza e' presentata dal 2 gennaio al 1° marzo di ogni anno alla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. Tale struttura e' designata quale unita' organizzativa interna responsabile del procedimento. 2. La documentazione attestante il possesso dei requisiti puo' essere presentata nelle forme consentite dalla vigente normativa sull'autocertificazione e sulla semplificazione amministrativa, fatta salva la possibilita' per la competente struttura della Giunta regionale di operare i controlli e le verifiche previste dalla normativa in materia. 3. Il termine per la conclusione del procedimento e' determinato in novanta giorni dalla data di presentazione delle istanze. 4. Le associazioni gia' iscritte nell'elenco regionale devono presentare entro il 30 giugno di ogni anno: a) copia del bilancio consuntivo o rendiconto dell'anno precedente sottoscritto dal legale rappresentante e regolarmente approvato dagli organi preposti; b) dichiarazione concernente il numero degli iscritti, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente ed articolato per provincia. 5. La competente struttura organizzativa della Giunta regionale effettua la verifica delle dichiarazioni e dei bilanci ricevuti entro sessanta giorni, con le modalita' istruttorie determinate con decreto dirigenziale, anche ai fini dell'aggiornamento dell'elenco. 6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4, lettere a) e b), e' equiparata alla perdita dei requisiti. 7. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1 o della documentazione di cui al comma 4, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.