Art. 14.

                 Aggiornamento annuale dell' elenco

   1.  Entro  il  30  settembre di ogni anno, la competente struttura
organizzativa   della   Giunta  regionale  procede  all'aggiornamento
dell'elenco   con  decreto  dirigenziale  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale della Regione Toscana.