Art. 15.

                      Richiesta dei contributi

   1.  Entro  il 30 novembre dell'anno precedente, le associazioni di
cui  all'art.  6,  commi  1  e  2,  della  legge  regionale n. 9/2008
presentano  alla  competente  struttura  organizzativa  della  Giunta
regionale  il  programma  delle  iniziative che intendono realizzare,
sulla  base  della  modulistica  e  delle  disposizioni approvate con
decreto dirigenziale.
   2.  Le  attivita' inserite nel programma dalle associazioni devono
essere distinte in due tipologie:
    a)  assistenza al cittadino fornita dagli sportelli come definiti
dall'art. 12, comma 4, lettera a);
    b)  formazione  e  informazione ai sensi dell'art. 10 della legge
regionale n. 9/2008.
   3.  Le  attivita'  proposte  devono  indicare,  ove necessario, il
livello  minimo  di  risorse  richiesto per realizzare l'iniziativa o
singole fasi funzionali della stessa e il finanziamento richiesto.
   4.  Il  programma  e'  corredato  da  una  dichiarazione  con  cui
l'associazione  attesta  il  possesso  degli  elementi di valutazione
necessari per l'assegnazione dei contributi.
   5.  Decorso  il termine di cui al comma 1 senza che l'associazione
abbia  provveduto  a presentare il programma, la competente struttura
organizzativa  della  Giunta regionale provvede entro quindici giorni
ad   inviare   un   sollecito   determinando  il  termine  ultimo  di
presentazione  della richiesta che non deve superare i trenta giorni.
Decorso  tale  termine  si applicano le disposizioni dell'art. 24 del
presente regolamento.