Art. 15. Richiesta dei contributi 1. Entro il 30 novembre dell'anno precedente, le associazioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 9/2008 presentano alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale il programma delle iniziative che intendono realizzare, sulla base della modulistica e delle disposizioni approvate con decreto dirigenziale. 2. Le attivita' inserite nel programma dalle associazioni devono essere distinte in due tipologie: a) assistenza al cittadino fornita dagli sportelli come definiti dall'art. 12, comma 4, lettera a); b) formazione e informazione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 9/2008. 3. Le attivita' proposte devono indicare, ove necessario, il livello minimo di risorse richiesto per realizzare l'iniziativa o singole fasi funzionali della stessa e il finanziamento richiesto. 4. Il programma e' corredato da una dichiarazione con cui l'associazione attesta il possesso degli elementi di valutazione necessari per l'assegnazione dei contributi. 5. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'associazione abbia provveduto a presentare il programma, la competente struttura organizzativa della Giunta regionale provvede entro quindici giorni ad inviare un sollecito determinando il termine ultimo di presentazione della richiesta che non deve superare i trenta giorni. Decorso tale termine si applicano le disposizioni dell'art. 24 del presente regolamento.