Art. 16. Modalita' per l'assegnazione delle risorse 1. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 6, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 9/2008 le risorse sono assegnate prioritariamente sulla base dei seguenti elementi di valutazione: a) iniziative di assistenza al cittadino: 1) per ogni sede operativa dello sportello come definita all'art. 12, comma 4, lettera a): punti 0,5; 2) per ogni sportello con caratteristiche di aggregazione fra associazioni: punti 1; 3) per ogni sportello o sede operativa presso sportelli informativi pubblici: punti 1; 4) per ogni ora di apertura in piu' rispetto a quanto previsto dall'art. 12, comma 4, lettera b): punti 0,5; 5) gestione pratiche interna allo sportello: punti 2; 6) attivita' di sportello supportata con sistemi tecnologici innovativi: punti 0,5; 7) assistenza legale o professionale presso lo sportello: punti 2; 8) accessibilita' per soggetti disabili: punti 0,5; 9) gratuita' delle prestazioni, per ognuna delle seguenti tipologie: informazione e modulistica, compilazione modulistica: punti 2; 10) sede dello sportello in territorio montano: punti 1; b) iniziative di formazione e informazione: 1) attivazione e continuita' di una iniziativa, quale, in particolare, corsi di formazione che prevedano la promozione dell'educazione al consumo consapevole prioritariamente nelle scuole, convegni, seminari aperti al pubblico e campagne informative almeno di livello provinciale: punti 2; 2) gratuita' del corso per i discenti: punti 3. 3. I contributi da erogare per la funzionalita' delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera d), della legge regionale n. 9/2008 sono distribuiti in parti uguali fra le associazioni iscritte nell'elenco regionale.