Art. 16.

             Modalita' per l'assegnazione delle risorse

   1.  Per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 6, comma
4,  lettera  b),  della  legge  regionale  n.  9/2008 le risorse sono
assegnate  prioritariamente  sulla  base  dei  seguenti  elementi  di
valutazione:
    a) iniziative di assistenza al cittadino:
     1)  per  ogni  sede  operativa  dello  sportello  come  definita
all'art. 12, comma 4, lettera a): punti 0,5;
     2)  per  ogni  sportello con caratteristiche di aggregazione fra
associazioni: punti 1;
     3)   per  ogni  sportello  o  sede  operativa  presso  sportelli
informativi pubblici: punti 1;
     4)  per  ogni ora di apertura in piu' rispetto a quanto previsto
dall'art. 12, comma 4, lettera b): punti 0,5;
     5) gestione pratiche interna allo sportello: punti 2;
     6)  attivita'  di  sportello  supportata con sistemi tecnologici
innovativi: punti 0,5;
     7)  assistenza legale o professionale presso lo sportello: punti
2;
     8) accessibilita' per soggetti disabili: punti 0,5;
     9)  gratuita'  delle  prestazioni,  per  ognuna  delle  seguenti
tipologie:  informazione  e  modulistica,  compilazione  modulistica:
punti 2;
     10) sede dello sportello in territorio montano: punti 1;
    b) iniziative di formazione e informazione:
     1)  attivazione  e  continuita'  di  una  iniziativa,  quale, in
particolare,   corsi   di  formazione  che  prevedano  la  promozione
dell'educazione al consumo consapevole prioritariamente nelle scuole,
convegni,  seminari  aperti al pubblico e campagne informative almeno
di livello provinciale: punti 2;
     2) gratuita' del corso per i discenti: punti 3.
   3. I contributi da erogare per la funzionalita' delle associazioni
dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera
d),  della legge regionale n. 9/2008 sono distribuiti in parti uguali
fra le associazioni iscritte nell'elenco regionale.