Art. 17. Modalita' di concessione dei finanziamenti e contributi 1. La competente struttura della Giunta regionale effettua l'istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 9/2008 e propone alla Giunta una ripartizione per ogni iniziativa in base agli elementi di valutazione di cui all'art. 16 del presente regolamento. 2. Il documento di attuazione approvato dalla Giunta regionale, in base agli indirizzi contenuti nel piano di cui all'art. 5 della legge regionale n. 9/2008, definisce: a) le risorse riservate e l'elenco delle iniziative da realizzare direttamente ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 9/2008; b) l'elenco delle iniziative di assistenza ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 9/2008; c) l'elenco delle iniziative di formazione e informazione ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 9/2008; d) l'elenco delle iniziative ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c), della legge regionale n. 9/2008; e) l'ammontare delle risorse da assegnare alla funzionalita' delle associazioni di cui all'art. 6, comma 4, lettera d), della legge regionale n. 9/2008. 3. Lo schema della convenzione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 9/2008 e' approvato con decreto dirigenziale; con tale atto vengono assegnate le risorse liquidando a titolo di anticipo un importo non superiore al 60 per cento del contributo concesso per le iniziative di cui all'art. 6. comma 4, lettere b) e c), della legge regionale n. 9/2008. Il residuo 40 per cento puo' essere liquidato in due quote: il primo 20 per cento previa rendicontazione del 60 per cento; il residuo 20 per cento a saldo. 4. L'atto di liquidazione finale viene emesso entro sessanta giorni dal ricevimento del consuntivo di cui all'art. 18, comma 4 e dopo aver espletato la verifica formale sul consuntivo ed averne riscontrato la regolarita'. 5. I contributi di cui all'art. 6, comma 4, lettera d), della legge regionale n. 9/2008 possono essere erogati interamente con l'atto d'impegno, qualora l'ultimo rendiconto, verificato ai sensi dell'art. 20, comma 2, risulti regolare.