Art. 17.

       Modalita' di concessione dei finanziamenti e contributi

   1.   La  competente  struttura  della  Giunta  regionale  effettua
l'istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'art. 6, comma 4,
lettera b), della legge regionale n. 9/2008 e propone alla Giunta una
ripartizione per ogni iniziativa in base agli elementi di valutazione
di cui all'art. 16 del presente regolamento.
   2. Il documento di attuazione approvato dalla Giunta regionale, in
base agli indirizzi contenuti nel piano di cui all'art. 5 della legge
regionale n. 9/2008, definisce:
    a) le risorse riservate e l'elenco delle iniziative da realizzare
direttamente  ai  sensi dell'art. 6, comma 4, lettera a), della legge
regionale n. 9/2008;
    b)  l'elenco  delle iniziative di assistenza ammesse a contributo
ed  i  relativi finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 6, comma 4,
lettera b), della legge regionale n. 9/2008;
    c) l'elenco delle iniziative di formazione e informazione ammesse
a  contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell'art.
6, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 9/2008;
    d)  l'elenco  delle iniziative ammesse a contributo ed i relativi
finanziamenti  concessi  ai  sensi  dell'art. 6, comma 4, lettera c),
della legge regionale n. 9/2008;
    e)  l'ammontare  delle  risorse  da  assegnare alla funzionalita'
delle  associazioni  di  cui  all'art.  6, comma 4, lettera d), della
legge regionale n. 9/2008.
   3.  Lo  schema  della  convenzione  di  cui all'art. 7 della legge
regionale  n.  9/2008 e' approvato con decreto dirigenziale; con tale
atto  vengono assegnate le risorse liquidando a titolo di anticipo un
importo  non superiore al 60 per cento del contributo concesso per le
iniziative  di  cui all'art. 6. comma 4, lettere b) e c), della legge
regionale n. 9/2008. Il residuo 40 per cento puo' essere liquidato in
due  quote:  il  primo 20 per cento previa rendicontazione del 60 per
cento; il residuo 20 per cento a saldo.
   4.  L'atto  di  liquidazione  finale  viene  emesso entro sessanta
giorni  dal  ricevimento del consuntivo di cui all'art. 18, comma 4 e
dopo  aver  espletato  la  verifica  formale sul consuntivo ed averne
riscontrato la regolarita'.
   5.  I  contributi  di  cui  all'art. 6, comma 4, lettera d), della
legge  regionale  n.  9/2008  possono  essere erogati interamente con
l'atto  d'impegno,  qualora  l'ultimo rendiconto, verificato ai sensi
dell'art. 20, comma 2, risulti regolare.