Art. 18.

                 Modalita' e termini del rendiconto

   1.  I  finanziamenti  assegnati  alle  associazioni  devono essere
rendicontati  alla  competente  struttura  della Giunta regionale nei
tempi previsti dal documento di attuazione.
   2.   Entro  la  scadenza  del  termine,  le  associazioni  possono
richiedere una proroga non superiore a centoventi giorni per ultimare
l'attivita' di rendicontazione. La proroga puo' essere concessa entro
quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza.
   3.  Decorsi  i  termini  di presentazione del rendiconto di cui al
comma  1  senza  che  l'associazione abbia provveduto a presentare la
relativa  documentazione o la richiesta di proroga di cui al comma 2,
la competente struttura organizzativa della Giunta Regionale provvede
entro quindici giorni ad inviare un sollecito determinando il termine
ultimo  di  presentazione del rendiconto o della richiesta di proroga
che  non  deve  superare  i  trenta  giorni.  Decorso tale termine si
applicano le disposizioni dell'art. 24 del presente regolamento.
   4.  Il  rendiconto  e'  composto  dal consuntivo di spesa e da una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta la
veridicita'  del  consuntivo  e indica la sede in cui sono depositati
gli originali degli elementi di riscontro.
   5.  La  modulistica  relativa  alle  modalita' di compilazione del
rendiconto e' approvata con decreto dirigenziale.
   6.  Sono  fatte  salve le modalita' di rendicontazione previste da
altri  strumenti  finanziari  la  cui  disciplina  e'  contenuta  nei
relativi impegni di spesa.
   7.  Per  i  progetti  cofinanziati  da  altri soggetti deve essere
contabilizzata  sul  rendiconto  regionale  solo la quota parte delle
spese sostenute a carico del finanziamento regionale.