Art. 18. Modalita' e termini del rendiconto 1. I finanziamenti assegnati alle associazioni devono essere rendicontati alla competente struttura della Giunta regionale nei tempi previsti dal documento di attuazione. 2. Entro la scadenza del termine, le associazioni possono richiedere una proroga non superiore a centoventi giorni per ultimare l'attivita' di rendicontazione. La proroga puo' essere concessa entro quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza. 3. Decorsi i termini di presentazione del rendiconto di cui al comma 1 senza che l'associazione abbia provveduto a presentare la relativa documentazione o la richiesta di proroga di cui al comma 2, la competente struttura organizzativa della Giunta Regionale provvede entro quindici giorni ad inviare un sollecito determinando il termine ultimo di presentazione del rendiconto o della richiesta di proroga che non deve superare i trenta giorni. Decorso tale termine si applicano le disposizioni dell'art. 24 del presente regolamento. 4. Il rendiconto e' composto dal consuntivo di spesa e da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta la veridicita' del consuntivo e indica la sede in cui sono depositati gli originali degli elementi di riscontro. 5. La modulistica relativa alle modalita' di compilazione del rendiconto e' approvata con decreto dirigenziale. 6. Sono fatte salve le modalita' di rendicontazione previste da altri strumenti finanziari la cui disciplina e' contenuta nei relativi impegni di spesa. 7. Per i progetti cofinanziati da altri soggetti deve essere contabilizzata sul rendiconto regionale solo la quota parte delle spese sostenute a carico del finanziamento regionale.