Art. 20.

                              Verifiche

   1.  Sulle  attivita'  finanziate  ai  sensi  dell'art. 6, comma 4,
lettere  b)  e  c),  della  legge  regionale n. 9/2008, la competente
struttura  della  Giunta regionale effettua verifiche sull'attivita',
sul rendiconto e sugli elementi presentati dalle associazioni ai fini
del monitoraggio.
   2.  Sui  contributi erogati ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera
d),  della  legge  regionale  n. 9/2008, la verifica viene effettuata
esclusivamente sul rendiconto.
   3. L'attivita' di verifica deve risultare dai verbali sottoscritti
dagli incaricati.