Art. 20. Verifiche 1. Sulle attivita' finanziate ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettere b) e c), della legge regionale n. 9/2008, la competente struttura della Giunta regionale effettua verifiche sull'attivita', sul rendiconto e sugli elementi presentati dalle associazioni ai fini del monitoraggio. 2. Sui contributi erogati ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera d), della legge regionale n. 9/2008, la verifica viene effettuata esclusivamente sul rendiconto. 3. L'attivita' di verifica deve risultare dai verbali sottoscritti dagli incaricati.