Art. 21. Verifica in corso di svolgimento 1. La verifica sulle attivita' finanziate ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettere b) e c), della legge regionale n. 9/2008, effettuata in corso di svolgimento, e' diretta a riscontrare l'effettiva realizzazione delle iniziative, nonche' il possesso degli elementi di valutazione. 2. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 9/2008, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati. 3. Per l'attivita' di assistenza viene effettuata una verifica di tipo puntuale sugli sportelli finanziati, anche attraverso sopralluoghi volti ad accertare l'effettiva apertura dello sportello e riscontrare il possesso degli altri elementi dichiarati. 4. Gli sportelli finanziati sono tenuti alla registrazione e conservazione dei dati necessari per il monitoraggio dell'attivita'. 5. Gli sportelli non finanziati direttamente, ma pubblicizzati dagli strumenti di comunicazione e informazione della Regione Toscana sono soggetti ad un controllo a campione di tipo telefonico allo scopo di verificarne l'effettivo orario di apertura. 6. Le variazioni dei dati degli sportelli sono comunicate alla competente struttura della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data in cui si verificano. 7. Per l'attivita' di informazione e formazione viene effettuata una verifica a campione delle iniziative realizzate; a tale scopo le associazioni inviano alla competente struttura della Giunta regionale il programma esecutivo dell'iniziativa, con indicazione del luogo e della data di realizzazione. 8. Qualora, durante la verifica dell'attivita', vengano riscontrate irregolarita', la competente struttura della Giunta regionale provvede a comunicarle formalmente all'associazione, che e' tenuta a eliminarle entro trenta giorni. Qualora le irregolarita' permangano, si applicano le disposizioni dell'art. 24 del presente regolamento.