Art. 21.

                  Verifica in corso di svolgimento

   1.  La  verifica  sulle attivita' finanziate ai sensi dell'art. 6,
comma 4, lettere b) e c), della legge regionale n. 9/2008, effettuata
in  corso  di  svolgimento,  e'  diretta  a  riscontrare  l'effettiva
realizzazione delle iniziative, nonche' il possesso degli elementi di
valutazione.
   2. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni
dalla  sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 7 della legge
regionale  n.  9/2008,  con  l'invio di una comunicazione ai soggetti
interessati.
   3.  Per l'attivita' di assistenza viene effettuata una verifica di
tipo   puntuale   sugli   sportelli   finanziati,   anche  attraverso
sopralluoghi  volti ad accertare l'effettiva apertura dello sportello
e riscontrare il possesso degli altri elementi dichiarati.
   4.  Gli  sportelli  finanziati  sono  tenuti  alla registrazione e
conservazione dei dati necessari per il monitoraggio dell'attivita'.
   5.  Gli  sportelli  non  finanziati direttamente, ma pubblicizzati
dagli strumenti di comunicazione e informazione della Regione Toscana
sono  soggetti  ad  un  controllo  a campione di tipo telefonico allo
scopo di verificarne l'effettivo orario di apertura.
   6.  Le  variazioni  dei  dati degli sportelli sono comunicate alla
competente  struttura  della  Giunta  regionale entro quindici giorni
dalla data in cui si verificano.
   7.  Per  l'attivita' di informazione e formazione viene effettuata
una  verifica a campione delle iniziative realizzate; a tale scopo le
associazioni inviano alla competente struttura della Giunta regionale
il  programma  esecutivo dell'iniziativa, con indicazione del luogo e
della data di realizzazione.
   8.   Qualora,   durante   la   verifica   dell'attivita',  vengano
riscontrate  irregolarita',  la  competente  struttura  della  Giunta
regionale provvede a comunicarle formalmente all'associazione, che e'
tenuta  a  eliminarle  entro  trenta giorni. Qualora le irregolarita'
permangano,  si  applicano  le disposizioni dell'art. 24 del presente
regolamento.