Art. 22.

              Verifica del rendiconto e degli elementi
                    rilevanti per il monitoraggio

   1.  Le  modalita' di verifica delle dichiarazioni presentate dalle
associazioni  dei  consumatori  relative al rendiconto dei contributi
concessi  e  al  monitoraggio  dell'attivita'  svolta  sono  di  tipo
puntuale,  come  previsto  dall'art.  19  della  delibera  di  Giunta
regionale  1°  ottobre  2001,  n.  1058 (Direttiva per l'applicazione
delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione
amministrativa  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445).
   2. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni
dal  termine  ultimo  per  la  presentazione  del  rendiconto o degli
elementi  rilevanti  per il monitoraggio, comprensivo della eventuale
proroga, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.
   3.  La  comunicazione  contiene  l'indicazione  dell'oggetto della
verifica,   il   dettaglio   dei  documenti  e  delle  situazioni  da
controllare,  l'indicazione  degli  incaricati  del  controllo  e del
responsabile del procedimento.
   4. Le modalita' di verifica consistono in:
    a)  un  controllo  formale  delle  spese  sostenute  e della loro
pertinenza   all'attivita'   svolta,   nonche'  della  corrispondenza
dell'attivita' realizzata rispetto a quella prevista;
    b)  un  sopralluogo  presso  la  sede  in cui sono depositati gli
originali  della  documentazione,  da  realizzarsi  in  presenza  del
personale  dell'associazione,  in  cui vengono vidimati, a cura degli
incaricati  della verifica, gli originali dei giustificativi di spesa
e  sono  riscontrate le attestazioni di pagamento e la documentazione
relativa  all'attivita'  realizzata, comprese le banche dati relative
agli indicatori di risultato.
   5.  Qualora  vengano  riscontrate  irregolarita'  nel rendiconto o
negli elementi rilevanti per il monitoraggio, la competente struttura
della   Giunta   regionale   richiede   le   necessarie  integrazioni
all'associazione,  che  e'  tenuta  a  fornirle  entro trenta giorni.
Trascorso  tale  termine,  qualora  le  irregolarita'  permangano, si
applicano le disposizioni dell'art. 24 del presente regolamento.