Art. 22. Verifica del rendiconto e degli elementi rilevanti per il monitoraggio 1. Le modalita' di verifica delle dichiarazioni presentate dalle associazioni dei consumatori relative al rendiconto dei contributi concessi e al monitoraggio dell'attivita' svolta sono di tipo puntuale, come previsto dall'art. 19 della delibera di Giunta regionale 1° ottobre 2001, n. 1058 (Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). 2. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dal termine ultimo per la presentazione del rendiconto o degli elementi rilevanti per il monitoraggio, comprensivo della eventuale proroga, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati. 3. La comunicazione contiene l'indicazione dell'oggetto della verifica, il dettaglio dei documenti e delle situazioni da controllare, l'indicazione degli incaricati del controllo e del responsabile del procedimento. 4. Le modalita' di verifica consistono in: a) un controllo formale delle spese sostenute e della loro pertinenza all'attivita' svolta, nonche' della corrispondenza dell'attivita' realizzata rispetto a quella prevista; b) un sopralluogo presso la sede in cui sono depositati gli originali della documentazione, da realizzarsi in presenza del personale dell'associazione, in cui vengono vidimati, a cura degli incaricati della verifica, gli originali dei giustificativi di spesa e sono riscontrate le attestazioni di pagamento e la documentazione relativa all'attivita' realizzata, comprese le banche dati relative agli indicatori di risultato. 5. Qualora vengano riscontrate irregolarita' nel rendiconto o negli elementi rilevanti per il monitoraggio, la competente struttura della Giunta regionale richiede le necessarie integrazioni all'associazione, che e' tenuta a fornirle entro trenta giorni. Trascorso tale termine, qualora le irregolarita' permangano, si applicano le disposizioni dell'art. 24 del presente regolamento.