Art. 23.

              Rilevazione delle attivita' di controllo

   1.  Tutte  le  verifiche  effettuate  in  sede  di  controllo sono
registrate  in  una  apposita  banca  dati e, ove previsto, trasmesse
entro  i  termini  previsti  alla  competente  struttura della Giunta
regionale.