Art. 24. Non ammissione ai contributi e revoca dei finanziamenti 1. Le iniziative delle associazioni di cui all'art. 6, comma 4, lettere b) e c), della legge regionale n. 9/2008 non sono ammesse a contributo in caso di presentazione del programma delle iniziative oltre il termine previsto dal presente regolamento. 2. Le iniziative delle associazioni non sono altresi' ammesse al contributo nei seguenti casi: a) presentazione dell'ultimo rendiconto o degli elementi rilevanti per il monitoraggio oltre i termini previsti nella convenzione; b) mancato riscontro, durante le verifiche, di tutti gli elementi dichiarati ai fini della valutazione di cui all'art. 16 del presente regolamento; c) revoca totale del contributo. 3. I contributi assegnati sono revocati totalmente e le somme liquidate sono recuperate nei seguenti casi: a) mancata realizzazione di tutte le iniziative finanziate; b) destinazione dei finanziamenti per finalita' diverse da quelle previste nel piano; c) mancata presentazione dell'ultimo rendiconto; d) irregolarita' gravi nella gestione della spesa. 4. I contributi assegnati sono revocati in parte nei seguenti casi: a) mancata realizzazione di parte delle iniziative finanziate; in tal caso il finanziamento e' revocato in misura pari all'ammontare del contributo non speso; b) non pertinenza delle spese rendicontate riscontrate durante le verifiche; in tal caso il finanziamento e' revocato in misura pari all'ammontare delle spese non pertinenti; c) mancata registrazione e conservazione degli elementi rilevanti ai fini del monitoraggio; in tal caso il finanziamento e' revocato in misura pari al 20 per cento del contributo assegnato per la realizzazione dell'iniziativa; d) mancato riscontro, durante le verifiche, degli elementi dichiarati per l'attivita' di assistenza; in tal caso il finanziamento e' revocato in misura pari al 5 per cento del contributo assegnato pro quota/sportello per la realizzazione dell'iniziativa per ogni sportello irregolare; e) mancato riscontro, durante le verifiche, degli elementi dichiarati per l'attivita' di formazione e informazione; in tal caso il finanziamento e' revocato in misura pari al 20 per cento del contributo assegnato per la realizzazione dell'iniziativa; f) destinazione dei finanziamenti per attivita' diverse da quelle previste nel documento di attuazione, ma rilevanti ai fini dell'attuazione del piano; in tal caso il finanziamento e' revocato in misura pari al 20 per cento del contributo assegnato per la realizzazione dell'iniziativa. 5. Le non ammissioni e le revoche sono cumulabili e vengono disposte previa comunicazione al responsabile dell'associazione. Il responsabile dell'associazione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione. L'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' riportato nella motivazione del provvedimento finale. 6. In caso di revoca dei finanziamenti di cui al comma 3, lettere b), c), d), si applica l'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 9/2008.