Art. 24.

       Non ammissione ai contributi e revoca dei finanziamenti

   1.  Le  iniziative  delle associazioni di cui all'art. 6, comma 4,
lettere  b)  e c), della legge regionale n. 9/2008 non sono ammesse a
contributo  in  caso  di presentazione del programma delle iniziative
oltre il termine previsto dal presente regolamento.
   2.  Le  iniziative delle associazioni non sono altresi' ammesse al
contributo nei seguenti casi:
    a)   presentazione   dell'ultimo   rendiconto  o  degli  elementi
rilevanti   per  il  monitoraggio  oltre  i  termini  previsti  nella
convenzione;
    b) mancato riscontro, durante le verifiche, di tutti gli elementi
dichiarati  ai fini della valutazione di cui all'art. 16 del presente
regolamento;
    c) revoca totale del contributo.
   3.  I  contributi  assegnati  sono  revocati totalmente e le somme
liquidate sono recuperate nei seguenti casi:
    a) mancata realizzazione di tutte le iniziative finanziate;
    b) destinazione dei finanziamenti per finalita' diverse da quelle
previste nel piano;
    c) mancata presentazione dell'ultimo rendiconto;
    d) irregolarita' gravi nella gestione della spesa.
   4. I  contributi  assegnati  sono  revocati  in parte nei seguenti
casi:
    a) mancata realizzazione di parte delle iniziative finanziate; in
tal  caso  il  finanziamento e' revocato in misura pari all'ammontare
del contributo non speso;
    b) non pertinenza delle spese rendicontate riscontrate durante le
verifiche;  in  tal  caso il finanziamento e' revocato in misura pari
all'ammontare delle spese non pertinenti;
    c) mancata registrazione e conservazione degli elementi rilevanti
ai fini del monitoraggio; in tal caso il finanziamento e' revocato in
misura  pari  al  20  per  cento  del  contributo  assegnato  per  la
realizzazione dell'iniziativa;
    d)  mancato  riscontro,  durante  le  verifiche,  degli  elementi
dichiarati   per   l'attivita'   di   assistenza;   in  tal  caso  il
finanziamento  e'  revocato  in  misura  pari  al  5  per  cento  del
contributo   assegnato   pro  quota/sportello  per  la  realizzazione
dell'iniziativa per ogni sportello irregolare;
    e)  mancato  riscontro,  durante  le  verifiche,  degli  elementi
dichiarati  per l'attivita' di formazione e informazione; in tal caso
il  finanziamento  e'  revocato  in  misura  pari al 20 per cento del
contributo assegnato per la realizzazione dell'iniziativa;
    f) destinazione dei finanziamenti per attivita' diverse da quelle
previste   nel   documento   di  attuazione,  ma  rilevanti  ai  fini
dell'attuazione  del  piano; in tal caso il finanziamento e' revocato
in  misura  pari  al  20  per  cento  del contributo assegnato per la
realizzazione dell'iniziativa.
   5.  Le  non  ammissioni  e  le  revoche  sono cumulabili e vengono
disposte  previa  comunicazione al responsabile dell'associazione. Il
responsabile  dell'associazione,  entro  dieci giorni dal ricevimento
della   comunicazione,   puo'  presentare  per  iscritto  le  proprie
osservazioni,   eventualmente  corredate  da  idonea  documentazione.
L'eventuale  mancato  accoglimento  di tali osservazioni e' riportato
nella motivazione del provvedimento finale.
   6.  In caso di revoca dei finanziamenti di cui al comma 3, lettere
b),  c),  d),  si applica l'art. 8, comma 3, della legge regionale n.
9/2008.