Art. 26.

                         Clausola valutativa

   1. La relazione di cui all'art. 11 della legge regionale n. 9/2008
e'  presentata  al  Consiglio  regionale  da  parte  della competente
struttura   della   Giunta   regionale   entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione    dell'elenco   regionale   delle   associazioni   dei
consumatori e degli utenti.
   Il  presente  Regolamento  e'  pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come Regolamento della Regione Toscana.

    Firenze, 22 ottobre 2008

                      Il vicepresidente: GELLI

(Omissis)