Art. 26. Clausola valutativa 1. La relazione di cui all'art. 11 della legge regionale n. 9/2008 e' presentata al Consiglio regionale da parte della competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Il presente Regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana. Firenze, 22 ottobre 2008 Il vicepresidente: GELLI (Omissis)