Art. 3. Il Presidente 1. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni: a) ha la rappresentanza del Comitato, ne convoca e presiede le riunioni; b) determina l'ordine del giorno delle riunioni; c) sottoscrive gli atti adottati dal Comitato e li invia ai competenti organi della Giunta regionale; d) cura la redazione del rapporto annuale sull'attivita' del Comitato.