Art. 3.

                            Il Presidente

   1. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:
    a)  ha  la  rappresentanza del Comitato, ne convoca e presiede le
riunioni;
    b) determina l'ordine del giorno delle riunioni;
    c)  sottoscrive  gli  atti  adottati  dal  Comitato e li invia ai
competenti organi della Giunta regionale;
    d)  cura  la  redazione  del  rapporto annuale sull'attivita' del
Comitato.