Art. 5.

                            Convocazioni

   1. Il Presidente convoca il Comitato:
    a)  almeno  due  volte  l'anno  e  ogni  qualvolta  ne ravvisi la
necessita';
    b)  su richiesta di almeno un quarto dei componenti, inviata alla
segreteria  del  Comitato,  con  gli argomenti di cui viene richiesta
l'iscrizione all'ordine del giorno e le relative motivazioni.
   2.  Le  convocazioni,  recanti  l'ordine del giorno, devono essere
inviate almeno dieci giorni prima della seduta. Per motivi di urgenza
tale termine e' ridotto a tre giorni.
   3.  Per particolari esigenze possono essere invitati a partecipare
alle  riunioni  del  Comitato  portatori  di  interessi nelle materie
iscritte all'ordine del giorno.