Art. 5. Convocazioni 1. Il Presidente convoca il Comitato: a) almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessita'; b) su richiesta di almeno un quarto dei componenti, inviata alla segreteria del Comitato, con gli argomenti di cui viene richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno e le relative motivazioni. 2. Le convocazioni, recanti l'ordine del giorno, devono essere inviate almeno dieci giorni prima della seduta. Per motivi di urgenza tale termine e' ridotto a tre giorni. 3. Per particolari esigenze possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato portatori di interessi nelle materie iscritte all'ordine del giorno.