Art. 6.

                     Svolgimento delle riunioni

   1.  Le  riunioni sono valide se vi partecipa la meta' piu' uno dei
componenti aventi diritto al voto.
   2.  Gli  argomenti  iscritti  all'ordine  del giorno sono discussi
nella  sequenza indicata nella lettera di convocazione, salvo diversa
decisione  del  Comitato; gli argomenti non discussi vengono iscritti
automaticamente  all'ordine  del  giorno  della  riunione successiva,
salvo diversa decisione del Comitato.
   3. Le questioni pregiudiziali o sospensive, nonche' le proposte di
modifica  o  integrazione  dell'ordine  del  giorno,  sono discusse e
decise all'inizio della riunione del Comitato.
   4.  E'  facolta'  dei  membri  far  inserire  a verbale le proprie
dichiarazioni.
   5.  Il  verbale  delle  riunioni,  redatto  da un componente della
segreteria  del  Comitato  sotto  la  supervisione del Presidente, e'
sottoposto  all'approvazione  del  Comitato  all'inizio  della seduta
successiva.   Il   verbale  e'  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal
verbalizzante   e   viene   archiviato  in  formato  elettronico  non
modificabile nonche' in formato cartaceo.
   6.  Contestualmente  alla  convocazione  della riunione successiva
viene inviata la bozza del verbale della riunione precedente.