Art. 6. Svolgimento delle riunioni 1. Le riunioni sono valide se vi partecipa la meta' piu' uno dei componenti aventi diritto al voto. 2. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono discussi nella sequenza indicata nella lettera di convocazione, salvo diversa decisione del Comitato; gli argomenti non discussi vengono iscritti automaticamente all'ordine del giorno della riunione successiva, salvo diversa decisione del Comitato. 3. Le questioni pregiudiziali o sospensive, nonche' le proposte di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, sono discusse e decise all'inizio della riunione del Comitato. 4. E' facolta' dei membri far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. 5. Il verbale delle riunioni, redatto da un componente della segreteria del Comitato sotto la supervisione del Presidente, e' sottoposto all'approvazione del Comitato all'inizio della seduta successiva. Il verbale e' sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e viene archiviato in formato elettronico non modificabile nonche' in formato cartaceo. 6. Contestualmente alla convocazione della riunione successiva viene inviata la bozza del verbale della riunione precedente.