Art. 8. Votazioni 1. Tutti gli atti sono assunti con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti alla riunione. 2. Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano. 3. Per gli atti che riguardano un componente o un'associazione del Comitato, su richiesta della maggioranza dei presenti alla seduta, o su proposta del Presidente, si procede a votazione a scrutinio segreto. La votazione a scrutinio segreto deve risultare dal verbale.