Art. 8.

                              Votazioni

   1.  Tutti  gli  atti  sono  assunti  con  il voto favorevole della
maggioranza degli aventi diritto presenti alla riunione.
   2. Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano.
   3. Per gli atti che riguardano un componente o un'associazione del
Comitato,  su richiesta della maggioranza dei presenti alla seduta, o
su  proposta  del  Presidente,  si  procede  a  votazione a scrutinio
segreto. La votazione a scrutinio segreto deve risultare dal verbale.