Art. 9.

               Gruppi di lavoro e tavoli di confronto

   1.  Il Comitato puo' istituire al suo interno gruppi di lavoro per
esaminare  e  redigere la documentazione preliminare all'adozione dei
propri atti. La relativa decisione deve prevedere la composizione del
gruppo  di  lavoro,  l'oggetto,  eventuali  portatori di interesse da
coinvolgere  e la durata massima dell'attivita'. Il gruppo di lavoro,
al termine dei proprio operato, predispone un rapporto sull'attivita'
svolta, da presentare al Comitato per la sua valutazione.
   2.  Il  Comitato  con propria decisione puo' programmare tavoli di
confronto  su  specifiche tematiche con i soggetti di cui all'art. 3,
comma  1,  lettera e), della legge regionale e con altri portatori di
interesse.