Art. 9. Gruppi di lavoro e tavoli di confronto 1. Il Comitato puo' istituire al suo interno gruppi di lavoro per esaminare e redigere la documentazione preliminare all'adozione dei propri atti. La relativa decisione deve prevedere la composizione del gruppo di lavoro, l'oggetto, eventuali portatori di interesse da coinvolgere e la durata massima dell'attivita'. Il gruppo di lavoro, al termine dei proprio operato, predispone un rapporto sull'attivita' svolta, da presentare al Comitato per la sua valutazione. 2. Il Comitato con propria decisione puo' programmare tavoli di confronto su specifiche tematiche con i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), della legge regionale e con altri portatori di interesse.