(Pubblicata nel Suplemento al n. 4 del Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 29 gennaio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Piemonte, con la presente legge, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e fruizione in sicurezza delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo. 2. Nell'ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione riconosce e valorizza altresi' l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attivita' connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attivita' sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attivita' sciistica.