Art. 13.

                Permesso di realizzazione delle piste

   1.   I  soggetti  legittimati  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  2
presentano  al  comune  domanda  per  il  rilascio  del  permesso  di
costruire,  corredata dai titoli che dimostrino la disponibilita' dei
terreni   sui   quali   la   pista  deve  essere  realizzata,  ovvero
dall'indicazione  delle  servitu'  di  cui  chiedono  la costituzione
coattiva, nonche' dal progetto e dai relativi elaborati.
   2.  Il rilascio del permesso di costruire e' reso sulla base della
contestuale  valutazione  degli  aspetti  urbanistici, programmatori,
trasportistici,   idraulici,  idrogeologici,  forestali,  ambientali,
paesaggistici  e  valanghivi.  Nella  conduzione  dell'istruttoria e'
facolta'  del  comune  avvalersi  del  supporto dei competenti uffici
dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA).
   3.  Acquisito, ove necessario, il provvedimento di costituzione di
servitu'  di  pista,  il  permesso  di  costruire  e'  rilasciato  in
conformita' alle normative vigenti.