Art. 17.

            Soggetti operanti nell'esercizio delle piste

   1.   L'esercizio   delle  piste  presuppone  l'individuazione  dei
seguenti soggetti:
    a) il direttore delle piste;
    b) l'operatore di primo soccorso;
    c)   i   soggetti   intermedi  per  la  manutenzione,  battitura,
innevamento,  preparazione  delle piste e il personale degli impianti
di risalita.
   2.  I  soggetti di cui al comma 1 sono individuati dal gestore tra
il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni dotati di
idonea  qualifica  professionale.  E' fatta salva la possibilita' che
piu' funzioni facciano capo alla medesima persona.
   3.  Il  personale  operante nel settore della sicurezza piste, con
specifica  qualifica, viene riconosciuto nel soggetto di cui al comma
1, lettera b).