Art. 27. Orario delle piste 1. Le piste di sci di discesa sono aperte al pubblico da quindici minuti dopo l'orario di apertura degli impianti di risalita serventi sino a quindici minuti dopo la loro chiusura. 2. Le piste di sci di fondo sono aperte al pubblico negli orari indicati sui pannelli di cui all'art. 24, comma 9. 3. Il gestore non e' in nessun modo responsabile per i sinistri verificatisi agli sciatori che utilizzano le piste al di fuori degli orari di apertura delle stesse, neanche se causati da mezzi meccanici di proprieta', o in uso al gestore stesso. 4. A partire dall'orario di chiusura degli impianti di risalita e sino alla loro riapertura e' fatto assoluto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti a fune appositamente autorizzati dal gestore, di percorrere ed utilizzare con qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snowboard. Ogni deroga al presente divieto e' esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore.