Art. 27.

                         Orario delle piste

   1.  Le piste di sci di discesa sono aperte al pubblico da quindici
minuti  dopo l'orario di apertura degli impianti di risalita serventi
sino a quindici minuti dopo la loro chiusura.
   2.  Le  piste  di sci di fondo sono aperte al pubblico negli orari
indicati sui pannelli di cui all'art. 24, comma 9.
   3.  Il  gestore  non e' in nessun modo responsabile per i sinistri
verificatisi  agli sciatori che utilizzano le piste al di fuori degli
orari di apertura delle stesse, neanche se causati da mezzi meccanici
di proprieta', o in uso al gestore stesso.
   4.  A partire dall'orario di chiusura degli impianti di risalita e
sino alla loro riapertura e' fatto assoluto divieto a chiunque, fatta
eccezione agli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti
a  fune  appositamente  autorizzati  dal  gestore,  di  percorrere ed
utilizzare con qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando
sci  o  snowboard.  Ogni deroga al presente divieto e' esclusivamente
autorizzata in forma scritta dal gestore.