Art. 28.

                           Mezzi meccanici

   1.  Fatte  salve  le previsioni del presente art. , e' vietato per
l'intera  giornata l'uso di mezzi meccanici lungo le aree sciabili di
cui all'art. 4, comma 2 lettere a), b), c), d), e) e g) nonche' sulle
rimanenti aree del territorio regionale.
   2.  I  mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura
delle  piste possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al
pubblico  ovvero,  nell'ambito  di  tale  orario, solo se la pista e'
chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni.
   3.  I  mezzi  meccanici  adibiti  al servizio ed alla manutenzione
degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario
di  apertura  al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessita' ed
urgenza  e,  comunque,  in  questo  caso  previa  autorizzazione  del
direttore  delle  piste  e  con  l'ausilio degli appositi congegni di
segnaletica luminosa ed acustica.
   4.  Nei casi previsti dal comma 3, gli sciatori sono tenuti a dare
la  precedenza  ai  mezzi  meccanici di servizio, consentendo la loro
agevole e rapida circolazione.
   5. Il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi
interessati  e  fuori dall'orario di apertura delle piste, sentito il
Comune  interessato, puo' consentire accessi per raggiungere pubblici
esercizi,  o abitazioni private non altrimenti raggiungibili, nonche'
per ragioni di servizio o altra urgente necessita'.
   6.  Nel  caso  specifico  l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi
assimilati  durante  il  periodo  invernale  e' consentito solo al di
fuori  delle aree sciabili, lungo i percorsi autorizzati dai comuni e
nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate.
   7.  L'uso  di  motoslitte e di mezzi assimilati, con le cautele di
cui  al comma 3, e' comunque sempre consentito, anche al di fuori dei
percorsi di cui all'art. 4:
    a) agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza;
    b) al personale addetto alla fornitura di servizi primari;
    c)  agli agenti di polizia municipale, polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri,  Guardia  di  finanza  e  Corpo  forestale  dello Stato,
nonche' agli addetti del comune per motivi di servizio;
    d) al personale addetto agli impianti di risalita.
   8.  L'autorizzazione  all'uso di motoslitte e relativi accessori o
mezzi  assimilabili  su percorsi comunali stabiliti e' rilasciata dal
comune  a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o
immobili  non  accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di
attivita'   di  trasporto  a  servizio  delle  strutture  o  immobili
medesimi. Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste
da   sci,   l'autorizzazione   e'   rilasciata   dal  comune,  previa
concertazione  con  il gestore delle piste e limitatamente agli orari
di chiusura delle stesse. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui
al  comma  6  e' autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti
regolamentari  e  cartellonistici  in  materia  previsti dalla Giunta
regionale.
   9.  La  Giunta  regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione
della  legge,  disciplina  con  successivo provvedimento deliberativo
l'utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione
consiliare competente.