Art. 31.

                            Mountain-bike

   1. L'area sciabile, ivi comprese le piste di cui all'art. 4, comma
2, lettere a), b), c), d), e) e f) puo' essere impiegata anche per la
discesa   con   la  mountainbike  nel  periodo  estivo  su  tracciati
esclusivamente  destinati a tali attivita' e denominati bike park. La
gestione  degli stessi puo' essere effettuata dai gestori delle piste
o  da  altro  soggetto  pubblico  o privato. I gestori dei bike park,
anche  ai  fini  della  manutenzione  dei tracciati esistenti e delle
nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all'art.
14.
   2.  Al  di  fuori  di tali aree, i tracciati destinati a bike park
devono essere preventivamente individuati ed autorizzati da parte dei
comuni anche ai fini dell'individuazione del soggetto gestore.
   3.  I  tracciati  destinati  a bike park devono essere annualmente
mantenuti  in  ordine a garantire la corretta regimazione delle acque
superficiali  al fine di preservare i pendii dall'innesco di fenomeni
di  dissesto  idrogeologico  direttamente derivanti dall'erosione del
suolo connessa al continuo passaggio dei mezzi.
   4.  Tali  tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto
il  loro  sviluppo  ed interdetti all'escursionismo pedestre. Possono
attraversare  altre  infrastrutture viabili destinate al passaggio di
veicoli,  mezzi  meccanici  o pedoni. Tali intersezioni devono essere
preventivamente  segnalate  a cura dei soggetti gestori dei tracciati
sugli   stessi   tracciati   e  sull'infrastruttura  attraversata.  I
conducenti  delle  mountainbike, approssimandosi ad una intersezione,
devono  usare  la  massima  prudenza  al  fine  di  evitare incidenti
riducendo  la  velocita'  e  usando  i segnalatori acustici previsti.
Devono  inoltre dare precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono
le  infrastrutture  ed  ai  pedoni  in  fase  di  attraversamento del
tracciato.
   5.  Al di fuori dei tracciati individuati come bike park nei quali
il transito e' esclusivo, il passaggio delle mountainbike e' altresi'
autorizzato  per  attivita' di cicloescursionismo su tutte le strade,
strade interpoderali destinate all'uso promiscuo da parte di veicoli,
animali   e   persone.  E'  altresi'  consentito  il  transito  delle
mountainbike   per   attivita'   cicloescursionistiche  sui  sentieri
costituenti  la rete sentieristica regionale nell'ambito di itinerari
ciclopedonali  escursionistici.  Le  caratteristiche, le modalita' di
individuazione    di    tali    itinerari   e   di   regolamentazione
comportamentale  in funzione dell'uso promiscuo sono disciplinati per
mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.
   6.  I  gestori  dei  bike  park sono responsabili della gestione e
della manutenzione esclusivamente dei tracciati dei bike park al fine
di  garantire  la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei
frequentatori.  I  gestori  dei  bike  park  e  delle  piste non sono
responsabili  degli incidenti che possano verificarsi nei percorsi di
cui al comma 5 ancorche' serviti dagli impianti medesimi.