Art. 35.

                              Sanzioni

   1. Fatta salva l'applicabilita' delle sanzioni penali ove il fatto
costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, sono stabilite
le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
    a)  la  realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti
in  mancanza dell'autorizzazione prevista dall'art. 12 della presente
legge  e'  soggetta  alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a
euro 50.000,00;
    b)  la  violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento
autorizzativo  di  cui  all'art.  13  o  stabilite  da  provvedimenti
attuativi   della   presente   legge   e'   soggetta   alla  sanzione
amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00;
    c)   la  violazione  delle  disposizioni  poste  a  tutela  della
sicurezza  degli sciatori di cui all'art. 18, comma 1, della presente
legge  e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro
20.000,00;
    d) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge
n. 363/2003 ed all'art. 18, comma 3, lettera i), della presente legge
in  materia  di  assicurazione  per  la  responsabilita'  civile,  e'
soggetta  alla  sanzione  amministrativa a carico del gestore da euro
20.000,00  a euro 200.000,00 ed a carico dell'utente da euro 40,00 ad
euro 250,00.
   2.  In  attuazione dell'art. 18, comma 2, della legge n. 363/2003,
le  sanzioni  amministrative da applicare in caso di violazione delle
disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori sono cosi'
determinate:
    a)  la violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3,
lettera  a)  della  presente legge in materia di nomina del direttore
delle piste, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a
euro 250,00;
    b)  la violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3,
lettera  f)  della presente legge in materia di servizio di soccorso,
e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa  da euro 5.000,00 a euro
50.000,00;
    c)  la violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3,
lettera   j)   della  presente  legge  in  materia  di  comunicazione
dell'elenco degli infortuni, e' soggetta alla sanzione amministrativa
da euro 40,00 a euro 250,00;
    d)  la violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3,
lettera  k)  della  presente  legge  in  materia di aggiornamento, e'
soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
    e)  la  violazione  delle  disposizioni  di cui all'art. 23 della
presente  legge  in materia di delimitazione delle piste, e' soggetta
alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
    f)  la violazione delle disposizioni di cui all'art. 24, commi da
7,  8  e  9  della  presente  legge in materia di segnaletica, ove il
gestore  dell'area  sciabile attrezzata ometta di esporre i documenti
relativi  alle  classificazioni  delle piste, alla segnaletica e alle
regole  di  condotta  previste  dalla  legge,  in  modo da garantirne
un'adeguata  visibilita', e' soggetta alla sanzione amministrativa da
euro 40,00 a euro 250,00;
    g)  la violazione delle disposizioni di cui all'art. 24, commi da
1  a  6 e da 10 a 14, della presente legge in materia di segnaletica,
ove  il  gestore  dell'area  sciabile attrezzata non si avvalga della
segnaletica individuata ai sensi della stessa norma, e' soggetta alla
sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
    h)  la violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3,
lettera  g) della presente legge in materia di manutenzione ordinaria
e straordinaria delle piste, e' soggetta alla sanzione amministrativa
da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
    i)  la violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3,
lettera  e)  della presente legge in materia di chiusura delle piste,
e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa  da euro 5.000,00 a euro
50.000,00;
    j)  la  violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1,
della legge n. 363/2003 ed all'art. 32, comma 7, della presente legge
in   materia   di   casco   protettivo,  e'  soggetta  alla  sanzione
amministrativa da euro 30,00 a euro 150,00;
    k)  la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 3,
della  presente  legge  in  materia  di  condotta  dello sciatore, e'
soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 150,00;
    1)  la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 4,
della  presente  legge,  ove  l'utente non ottemperi agli obblighi di
moderazione  della  velocita' ivi previsti, e' soggetta alla sanzione
amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
    m)  la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1,
della  presente  legge,  ove  l'utente  non  ottemperi  agli obblighi
relativi  alle  precedenze  ivi  previste,  e' soggetta alla sanzione
amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
    n)  la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1,
della  presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da
tenere  in  caso  di sorpasso ivi previsti, e' soggetta alla sanzione
amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
    o)  la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1,
della  presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da
tenere  in  caso  di  attraversamento  di  incroci  ivi  previsti, e'
soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
    p)  la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1,
della  presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da
tenere   nei   casi  di  stazionamento,  e'  soggetta  alla  sanzione
amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
    q)  la  violazione  delle  disposizioni  di cui all'art. 14 della
legge  n. 363/2003 ed all'art. 32, comma 6, della presente legge, ove
l'utente non ottemperi a prestare assistenza ad infortunati o persone
in  difficolta',  e'  soggetta  alla  sanzione amministrativa da euro
250,00 a euro 1.000,00;
    r)  la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, commi da
8, 9 e 10 della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai divieti
di  transito  e  di  risalita a piedi delle piste o vi provveda al di
fuori  dei  casi previsti senza osservare i comportamenti opportuni o
le  utilizzi  con qualsiasi mezzo al di fuori dell'orario di apertura
delle  medesime,  in mancanza di specifica autorizzazione del gestore
dell'area    sciabile   attrezzata,   e'   soggetta   alla   sanzione
amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00;
    s)  la violazione delle disposizioni di cui all'art. 28, commi 2,
3  e 4, della presente legge e' soggetta alla sanzione amministrativa
da euro 40,00 a euro 250,00;
    t) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 28, commi 6 e
9, della presente legge, ove l'utente non ottemperi alle prescrizioni
ivi  previste  in  relazione  ai  mezzi  meccanici,  e'  soggetta  al
sequestro  del mezzo ed alla sanzione amministrativa da euro 400,00 a
euro 2.500,00;
    u)  la violazione delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 2,
della   presente  legge,  ove  l'utente,  sussistendo  le  condizioni
previste dalla norma, sia sprovvisto dei dispositivi di sicurezza ivi
contemplati, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a
euro 250,00;
    v)  la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 2,
della  presente  legge,  ove risulti il mancato possesso o la mancata
esibizione  o la non titolarita' da parte dell'utente di un titolo di
viaggio  (skipass)  in  corso  di validita' e' soggetta alla sanzione
amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
   3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, sono irrogate e riscosse dal
comune  sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che
si  estendono  sul  territorio  di  piu'  comuni,  e'  competente  la
comunita'  montana  di  riferimento.  Le  modalita'  ed  i  tempi  di
riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore.
   4. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni
sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
   5.  Salvo  quanto previsto dalla legge penale, nei confronti degli
utenti  delle  piste  in  possesso  di un titolo di viaggio (skipass)
riconducibile  ad  una  persona  diversa  viene  disposto l'immediato
ritiro  del  titolo, riconsegnato al gestore delle piste. Il titolare
puo'  ottenere  la  restituzione  del  titolo di viaggio a fronte del
pagamento,  oltre  che  della sanzione di cui al comma 2, lettera v),
anche dell'intero valore nominale del titolo, in favore del gestore.
   6.  Il  gestore  delle  piste,  ai fini del controllo del regolare
utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha la facolta'
di  richiedere, anche tramite personale a cio' delegato, l'esibizione
dei  titoli  di  viaggio e procedere al sequestro ed annullamento del
titolo usato in modo improprio.
   7.  Nei  casi in cui per l'utilizzo delle piste di sci di fondo e'
richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che
ne  e' sprovvisto e' comminata una sanzione amministrativa pari a due
volte il prezzo del bighetto medesimo.