Art. 36.

       Definizione di servizio pubblico di interesse generale

   1.   In   considerazione  del  rilevante  interesse  pubblico  che
rivestono  le  disposizioni  in  materia  di  tutela della salute, da
realizzarsi   anche   attraverso   l'obbligo  della  garanzia  e  del
mantenimento di un adeguato livello di sicurezza delle aree sciabili,
la  Regione  individua  i  servizi, anche economici, resi a tali fini
come  di interesse generale, e incarica i soggetti pubblici o privati
di  cui all'art. 45 dell'esecuzione dei servizi necessari a garantire
la suddetta tutela.