Art. 44.

         Spese di funzionamento riconducibili alla gestione
                      ordinaria e straordinaria

   1.  Le  agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla
categoria  C  di  cui all'art. 41, comma 1, lettera c) possono essere
concesse  per  le  spese  di  funzionamento  generali  relative  alla
gestione  ordinaria  e straordinaria e non funzionali agli interventi
per  la messa in sicurezza delle aree sciabili di cui alle iniziative
appartenenti alla categoria A.
   2.  La  gestione  delle agevolazioni concesse per le iniziative di
cui  alla categoria C avviene attraverso l'istituzione da parte della
Regione  di apposito Fondo per le spese di gestione degli impianti di
risalita e aree sciabili.