Art. 48.

                       Fidejussione regionale

   1.  La  Regione  puo'  garantire  i  finanziamenti  erogati  dagli
istituti  di credito ai soggetti di cui all'art. 45, comma 1, tramite
fidejussione.
   2.   I  limiti  e  le  modalita'  di  concessione  delle  garanzie
fidejussorie  sono previamente stabiliti dalla Regione, previo parere
obbligatorio della Commissione tecnico consultiva di cui all'art. 11.
   3.  La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine
di  verificare  la corretta attuazione delle opere finanziate a tasso
agevolato  e  puo',  in  caso  di  mancato  rispetto  degli obiettivi
dichiarati,  adottare  gli  opportuni  provvedimenti fino alla revoca
della fidejussione.