Art. 48. Fidejussione regionale 1. La Regione puo' garantire i finanziamenti erogati dagli istituti di credito ai soggetti di cui all'art. 45, comma 1, tramite fidejussione. 2. I limiti e le modalita' di concessione delle garanzie fidejussorie sono previamente stabiliti dalla Regione, previo parere obbligatorio della Commissione tecnico consultiva di cui all'art. 11. 3. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate a tasso agevolato e puo', in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca della fidejussione.