Art. 50.

                Notifica dei provvedimenti attuativi

   1.  Gli  atti  emanati  in  applicazione  della presente legge che
prevedano  l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato,
ad  eccezione dei casi in cui tali aiuti siano erogati in conformita'
a  quanto  previsto  dai  regolamenti  comunitari  di esenzione, sono
oggetto  di  notifica  ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato e
sono sottoposti alla clausola sospensiva.