Art. 51.

                         Clausola valutativa

   1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalita' di
attuazione  della  legge  e  dei  risultati  ottenuti  in  termini di
sicurezza  delle  aree  sciabili,  della pratica non agonistica degli
sport  invernali  e  della  riqualificazione  e del potenziamento del
patrimonio impiantistico e dell'offerta turistica.
   2.A  tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata
in  vigore  della  legge  e  con periodicita' biennale, presenta alla
commissione  consiliare  competente una relazione che contiene almeno
le seguenti informazioni:
    a)   quali   finalita'  della  legge  sono  state  programmate  o
perseguite con le forme previste dall'art. 3;
    b)  una descrizione dettagliata delle modalita' operative e delle
attivita' della Commissione tecnicoconsultiva per le aree sciabili di
cui all'art. 11;
    c)  la  tipologia  e  le  caratteristiche dei beneficiari e degli
interventi per l'informazione previsti dall'art. 34;
    d) il numero complessivo delle iniziative agevolate riconducibili
alle  categorie  di cui all'art. 41, il tipo di ciascuna iniziativa e
la  sua  entita'  finanziaria,  nonche' la tipologia ed il numero dei
beneficiari;
    e)  quali  criticita'  sono  emerse  nell'attuazione della legge,
anche in riferimento ai procedimenti per l'imposizione della servitu'
di area sciabile.
   3.  Ogni  quadriennio,  la relazione documenta inoltre le ricadute
sul  sistema  economico  montano  delle  iniziative  attivate in tale
periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:
    a) il contributo dato dalle iniziati e agevolate al perseguimento
delle finalita' e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2;
    b) l'evoluzione dell'economia montana attribuibile all'attuazione
delle  iniziative,  nel  loro complesso e singolarmente per quelle di
maggiore rilevanza;
    c)  una  sintesi  delle opinioni prevalenti tra gli operatori del
settore  riguardo  l'efficacia  delle  iniziative  e del complesso di
azioni  adottate  nel favorire il miglioramento della sicurezza delle
aree   sciabili  e  lo  sviluppo  delle  attivita'  economiche  nelle
localita' montane
.
   4.  Le  relazioni  previste  ai  commi  2  e 3 sono rese pubbliche
unitamente  agli  eventuali  documenti del Consiglio regionale che ne
concludono l'esame.
   5.  I  soggetti  coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e
privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle
attivita'   previste   dai  commi  precedenti.  Tali  attivita'  sono
finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 52.