Art. 9.

                      Classificazione acustica

   1.  Ai  sensi  della  legge  26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro
sull'inquinamento  acustico)  le  aree  sciistiche nuove o soggette a
modifiche  significative  sono  sottoposte  a  valutazione di impatto
acustico.
   2.  A  completamento  di  quanto previsto dalla legge regionale 20
ottobre  2000,  n.  52  (Disposizioni  per la tutela dell'ambiente in
materia  di  inquinamento acustico) e dei successivi provvedimenti di
attuazione,   le   aree   sciistiche   sono   oggetto   di  specifica
classificazione  acustica in base all'effettivo utilizzo delle stesse
nel periodo invernale ed estivo.
   3.  Nelle aree sciistiche, le stazioni funiviarie di partenza e di
arrivo, le relative aree di pertinenza ed il tratto di infrastruttura
di  collegamento sono da classificarsi, sia in estate che in inverno,
in  classe  IV.  Analogamente  le  aree  di  cui all'art. 4, comma 2,
lettere  a), b), c), d) ed e), sono da classificarsi in classe TV nei
periodi  di  svolgimento  della  attivita' sciistica ed in una classe
inferiore  negli altri periodi. Le aree individuate all'art. 4, comma
2,  lettera  f),  possono  invece  essere  classificate in una classe
inferiore, a seconda della fruizione e del paesaggio sonoro.
   4.  Il disposto di cui al comma 3 e' accompagnato dalla previsione
di apposite fasce di pertinenza acustica, come previsto dall'Allegato
1, Tabella 1, punto C1 del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento  acustico derivante dal traffico veicolare, a norma
dell'art. 11 della legge n. 447/1995).
   5.  Le aree sciistiche di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b),
c),  d), e), e f), in quanto soggette al transito degli sciatori, dei
mezzi per la manutenzione delle piste, dei mezzi di servizio, nonche'
caratterizzate  dalla  presenza  degli  impianti di risalita, sono da
considerarsi. ai fini della classificazione acustica, assimilate alle
infrastrutture  stradali,  ferroviarie e di trasporto e come tali non
soggette   all'applicazione   dei   valori  limite  differenziali  di
immissione.