Art. 12.

        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 24/2007



   1.  Il  comma  1  dell'art.  3 della legge regionale n. 24/2007 e'
sostituito dal seguente:
   «1.  La  raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'art. 2 e'
consentita  previa  autorizzazione  avente  validita'  sul territorio
regionale,  salvo  diversa  disposizione  degli organismi di gestione
delle  aree  protette  e  dei  siti  costituenti  la rete Natura 2000
emanata ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera c).».
   2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2007 e'
inserito il seguente:
   «1-bis.  In  deroga  a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei
chiodini  o  famigliola  buona  (Armillariella mellea), dei prataioli
(Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del
genere   Morchella,   delle   gambe   secche   (Marasmius   oreades),
dell'orecchione  (Pleurotus  ostreatus),  coprino  chiomato (Coprinus
comatus)   e   della  mazza  di  tamburo  (Macrolepiota  procera)  e'
consentita  su  tutto  il  territorio  regionale  senza necessita' di
autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'art. 2.».