Art. 12. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 24/2007 1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2007 e' sostituito dal seguente: «1. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'art. 2 e' consentita previa autorizzazione avente validita' sul territorio regionale, salvo diversa disposizione degli organismi di gestione delle aree protette e dei siti costituenti la rete Natura 2000 emanata ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera c).». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2007 e' inserito il seguente: «1-bis. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) e' consentita su tutto il territorio regionale senza necessita' di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'art. 2.».