Art. 13.

        Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 24/2007



   1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n.
24/2007 e' sostituita dalla seguente:
   «a) per le violazioni dell'art. 2, comma 1, in caso di superamento
dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro
per  ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza
alla quantita' consentita.».