Art. 13. Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 24/2007 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 24/2007 e' sostituita dalla seguente: «a) per le violazioni dell'art. 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantita' consentita.».