Art. 14. Modica all'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale), come sostituita dall'art. 4 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28, ampliativa delle competenze dell'ARPA, e' sostituita dalla seguente: «a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonche' della riduzione o eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; al controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; allo studio, all'analisi e al controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici e nivologici per la tutela dell'ambiente nonche' per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al servizio meteorologico nazionale distribuito; ».