Art. 14.

    Modica all'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60



   1.  La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 13
aprile  1995,  n.  60  (istituzione  dell'agenzia  regionale  per  la
protezione  ambientale),  come  sostituita  dall'art.  4  della legge
regionale  20  novembre  2002,  n.  28,  ampliativa  delle competenze
dell'ARPA, e' sostituita dalla seguente:
   «a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti
ai  fini  della  prevenzione,  nonche' della riduzione o eliminazione
dell'inquinamento  acustico,  dell'aria,  delle acque e del suolo; al
controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attivita' connesse all'uso
pacifico  dell'energia  nucleare  ed  in  materia di protezione dalle
radiazioni;  allo  studio,  all'analisi  e  al  controllo dei fattori
geologici,  meteorologici,  idrologici  e  nivologici  per  la tutela
dell'ambiente  nonche' per la previsione finalizzata alla prevenzione
dei  rischi  naturali,  ivi  compresa  la  partecipazione al servizio
meteorologico nazionale distribuito; ».