Art. 17. Disposizioni transitorie 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, effettua la ricognizione: a) delle funzioni attribuite alla competenza della Regione, ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 44/2000, come modificato dall'art. 15 della presente legge, stabilendo la data di effettiva decorrenza dell'esercizio delle medesime; b) del personale che svolge le funzioni di cui alla lettera a), distinguendo tra il personale regionale assegnato all'ARPA e il personale dipendente dell'ARPA; c) delle risorse strumentali e finanziarie, ivi compresa la quota parte di finanziamento sostitutivo, attribuite all'ARPA per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a). 2. Dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni regionali cessa l'assegnazione funzionale all'ARPA del personale regionale di cui al comma 1. A tale personale,per lo svolgimento delle attivita' gia' esercitate presso l'ARPA, continua ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento, ivi compreso quello relativo ad incarichi afferenti all'area delle posizioni organizzative in atto, fino alla scadenza prevista per gli analoghi incarichi del personale regionale. Per il personale dirigenziale si applicano le norme di garanzia previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. Al personale funzionalmente assegnato all'ARPA per lo svolgimento delle attivita' gia' svolte dalla soppressa Direzione regionale Servizi tecnici di prevenzione e di cui l'ARPA conserva la competenza per effetto dell'art. 3, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 60/1995, come modificato dall'art. 14 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 11 della legge regionale n. 28/2002. 4. Al fine di garantire la continuita' dell'esercizio delle funzioni, il personale dipendente dell'ARPA di cui al comma 1, lettera b), e' assegnato alla Regione. 5. Transitoriamente, fino all'avvenuto trasferimento dall'ARPA alla Regione del personale addetto alla predisposizione dei pareri di cui all'art. 16, comma 1 tali pareri continuano ad essere espressi dall'ARPA.