Art. 17.

                      Disposizioni transitorie



   1.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente   legge   la  giunta  regionale,  informata  la  commissione
consiliare competente, effettua la ricognizione:
    a)  delle  funzioni  attribuite alla competenza della Regione, ai
sensi  dell'art. 63 della legge regionale n. 44/2000, come modificato
dall'art.  15  della  presente legge, stabilendo la data di effettiva
decorrenza dell'esercizio delle medesime;
    b)  del  personale che svolge le funzioni di cui alla lettera a),
distinguendo  tra  il  personale  regionale  assegnato  all'ARPA e il
personale dipendente dell'ARPA;
    c) delle risorse strumentali e finanziarie, ivi compresa la quota
parte   di   finanziamento   sostitutivo,   attribuite  all'ARPA  per
l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a).
   2.  Dalla  data  di inizio dell'esercizio delle funzioni regionali
cessa  l'assegnazione  funzionale all'ARPA del personale regionale di
cui  al  comma 1. A tale personale,per lo svolgimento delle attivita'
gia'  esercitate  presso  l'ARPA,  continua  ad essere corrisposto il
trattamento  economico  in godimento, ivi compreso quello relativo ad
incarichi  afferenti  all'area delle posizioni organizzative in atto,
fino  alla scadenza prevista per gli analoghi incarichi del personale
regionale.  Per  il  personale  dirigenziale si applicano le norme di
garanzia previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
   3.   Al   personale   funzionalmente  assegnato  all'ARPA  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  gia'  svolte dalla soppressa Direzione
regionale  Servizi tecnici di prevenzione e di cui l'ARPA conserva la
competenza  per  effetto  dell'art. 3, comma 1 lettera a) della legge
regionale  n.  60/1995,  come  modificato dall'art. 14 della presente
legge,  continuano  ad  applicarsi le disposizioni dell'art. 11 della
legge regionale n. 28/2002.
   4.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  dell'esercizio delle
funzioni,  il  personale  dipendente  dell'ARPA  di  cui  al comma 1,
lettera b), e' assegnato alla Regione.
   5.  Transitoriamente,  fino  all'avvenuto  trasferimento dall'ARPA
alla Regione del personale addetto alla predisposizione dei pareri di
cui  all'art.  16,  comma 1 tali pareri continuano ad essere espressi
dall'ARPA.