Art. 2. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 18/1984 1. Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 18/1984 e' sostituito dal seguente: «1. La Regione incentiva la realizzazione delle opere inserite nei programmi operativi comunali o nei programmi pluriennali degli interventi attuativi dei piani d'ambito approvati dalle autorita' d'ambito di cui alla legge regionale n. 13/1997 da finanziarsi attraverso l'accensione di mutuo con: a) prestazioni di garanzie fidejussorie ai soggetti di cui all'art. 3, beneficiari e non del contributo regionale, carenti di cespiti delegabili o di altra idonea garanzia; b) contributi in annualita' fino alla misura e alla durata occorrenti al totale ammortamento del mutuo, fatti salvi, per il settore edilizio, i limiti posti dalla normativa statale.». 2. Dopo il primo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 18/1984, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Gli interventi dei programmi pluriennali attuativi dei piani d'ambito che possono fruire delle incentivazioni di cui al comma 1 sono individuati d'intesa tra la Regione e le autorita' d'ambito, sentiti i comuni interessati, nel rispetto degli obiettivi individuati all'interno della pianificazione regionale di settore e sono accompagnati da una analisi economico-finanziaria che ne certifica il loro ammortamento con i proventi derivanti dalle tariffe del servizio idrico. 1-ter. La Regione, al fine di garantire la correttezza della tariffazione, promuove adeguate attivita' di verifica.».