Art. 2.

       Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 18/1984



   1. Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 18/1984 e'
sostituito dal seguente:
   «1. La Regione incentiva la realizzazione delle opere inserite nei
programmi  operativi  comunali  o  nei  programmi  pluriennali  degli
interventi  attuativi  dei  piani  d'ambito approvati dalle autorita'
d'ambito  di  cui  alla  legge  regionale  n.  13/1997 da finanziarsi
attraverso l'accensione di mutuo con:
    a)  prestazioni  di  garanzie  fidejussorie  ai  soggetti  di cui
all'art.  3,  beneficiari  e non del contributo regionale, carenti di
cespiti delegabili o di altra idonea garanzia;
    b)  contributi  in  annualita'  fino  alla  misura  e alla durata
occorrenti  al  totale  ammortamento  del  mutuo, fatti salvi, per il
settore edilizio, i limiti posti dalla normativa statale.».
   2.  Dopo  il  primo  comma  dell'art.  12 della legge regionale n.
18/1984, sono inseriti i seguenti:
   «1-bis.  Gli  interventi  dei  programmi pluriennali attuativi dei
piani  d'ambito  che  possono  fruire  delle incentivazioni di cui al
comma  1  sono  individuati  d'intesa  tra  la Regione e le autorita'
d'ambito,  sentiti i comuni interessati, nel rispetto degli obiettivi
individuati  all'interno  della pianificazione regionale di settore e
sono   accompagnati  da  una  analisi  economico-finanziaria  che  ne
certifica il loro ammortamento con i proventi derivanti dalle tariffe
del servizio idrico.
   1-ter.  La  Regione,  al  fine  di  garantire la correttezza della
tariffazione, promuove adeguate attivita' di verifica.».