Art. 3.

  Modifica all'art. 58 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44



   1.  II  comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 26 aprile 2000,
n.  44,  relativa all'attuazione del decreto legislativo n. 112/1998,
e' sostituito dal seguente:
   «2.  Sono  altresi'  trasferite  agli  enti  locali  titolari  del
servizio  idrico  integrato,  che le esercitano nella forma associata
dell'autorita'  d'ambito,  le  funzioni  inerenti  l'approvazione dei
progetti  di  acquedotto,  fognatura e depurazione delle acque reflue
urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza.».