Art. 3. Modifica all'art. 58 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 1. II comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, relativa all'attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, e' sostituito dal seguente: «2. Sono altresi' trasferite agli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorita' d'ambito, le funzioni inerenti l'approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza.».