Art. 6. Modifica all'art. 11 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 1. Il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) e' sostituito dal seguente: «4. I soggetti di cui al comma 1 acquisiscono il bollino verde presso la provincia o presso le associazioni di categoria. Le caratteristiche e le modalita' di trasmissione del bollino verde sono disciplinate con deliberazione della giunta regionale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera k).».