Art. 6.

  Modifica all'art. 11 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13



   1.  Il  comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 28 maggio 2007,
n.   13   (disposizioni   in   materia   di   rendimento   energetico
nell'edilizia) e' sostituito dal seguente:
   «4.  I  soggetti  di  cui al comma 1 acquisiscono il bollino verde
presso  la  provincia  o  presso  le  associazioni  di  categoria. Le
caratteristiche e le modalita' di trasmissione del bollino verde sono
disciplinate  con  deliberazione  della  giunta  regionale,  ai sensi
dell'art. 21, comma 1, lettera k).».