Art. 7. Sanzioni amministrative in materia di uso sostenibile e tutela delle acque 1. In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 50,00 euro a 250,00 euro in caso di uso domestico eccedente i quantitativi previsti, come definiti dai regolamenti regionali vigenti; b) da 1.500,00 euro a 6.000,00 euro, in caso di violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, o l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni; c) da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro per l'inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell'obbligo di rilascio a valle dell'opera di presa del deflusso minimo vitale; d) da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro per l'inosservanza delle prescrizioni sancite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento o dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee; e) da 3.000,00 euro a 10.000,00 euro in caso di inosservanza agli obblighi di ripristino dei luoghi e di rimozione delle opere della derivazione derivanti dalla cessazione dell'utenza; f) da 3.000,00 euro a 20.000,00 euro in caso di costruzione o variazione delle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell'acqua in assenza o in difformita' delle autorizzazioni previste; g) da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro, in caso di esercizio di una derivazione o di una utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo, o concessorio dell'autorita' concedente. 2. Nei casi di particolare tenuita' le sanzioni di cui al comma 1 sono ridotte ad un quinto. 3. Nel caso di esercizio di una derivazione o di una utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio, l'autorita' concedente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore e' tenuto al pagamento, oltre che della sanzione amministrativa di cui al comma 1, lettera g), di una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorita' concedente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza alle norme dettate dai regolamenti regionali in materia di utilizzazione agronomica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 6.000,00 euro. Nei casi di particolare tenuita' la sanzione di cui al presente comma e' ridotta ad un quinto. 5. In caso di costruzione di opere che consentono la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 20.000,00 euro.