Art. 7.

Sanzioni  amministrative in materia di uso sostenibile e tutela delle
                                acque



   1.  In  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni  in materia di
utilizzazione delle acque pubbliche si applicano le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
    a) da 50,00 euro a 250,00 euro in caso di uso domestico eccedente
i  quantitativi  previsti,  come  definiti  dai regolamenti regionali
vigenti;
    b)  da 1.500,00 euro a 6.000,00 euro, in caso di violazione delle
prescrizioni   concernenti  l'installazione  e  la  manutenzione  dei
dispositivi  per  la  misurazione  delle  portate  e  dei  volumi,  o
l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni;
    c)  da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro per l'inosservanza totale o
parziale,  da  parte  del  concessionario, dell'obbligo di rilascio a
valle dell'opera di presa del deflusso minimo vitale;
    d)  da  2.500,00  euro  a 10.000,00 euro per l'inosservanza delle
prescrizioni  sancite  dal disciplinare di concessione, dalla licenza
di   attingimento   o   dall'autorizzazione  alla  ricerca  di  acque
sotterranee;
    e) da 3.000,00 euro a 10.000,00 euro in caso di inosservanza agli
obblighi  di  ripristino  dei luoghi e di rimozione delle opere della
derivazione derivanti dalla cessazione dell'utenza;
    f)  da  3.000,00  euro  a 20.000,00 euro in caso di costruzione o
variazione   delle   opere   di  raccolta,  regolazione,  estrazione,
derivazione,  condotta, uso e restituzione dell'acqua in assenza o in
difformita' delle autorizzazioni previste;
    g) da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro, in caso di esercizio di una
derivazione  o  di  una  utilizzazione  di  acqua  pubblica  senza un
provvedimento autorizzativo, o concessorio dell'autorita' concedente.
   2.  Nei casi di particolare tenuita' le sanzioni di cui al comma 1
sono ridotte ad un quinto.
   3. Nel caso di esercizio di una derivazione o di una utilizzazione
di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio,
l'autorita'  concedente  dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed
il  contravventore  e'  tenuto al pagamento, oltre che della sanzione
amministrativa  di  cui  al comma 1, lettera g), di una somma pari ai
canoni   non   corrisposti.   L'autorita'  concedente,  con  espresso
provvedimento  nel  quale  sono stabilite le necessarie cautele, puo'
eccezionalmente  consentire la continuazione provvisoria del prelievo
in  presenza  di  particolari ragioni di interesse pubblico generale,
purche' l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti
di terzi e con il buon regime delle acque.
   4.  Salvo  che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza
alle   norme   dettate   dai  regolamenti  regionali  in  materia  di
utilizzazione   agronomica  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da  600,00  euro a 6.000,00 euro. Nei casi di particolare
tenuita'  la  sanzione  di  cui  al  presente  comma e' ridotta ad un
quinto.
   5. In caso di costruzione di opere che consentono la comunicazione
tra  le  falde  profonde  e  la falda freatica si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 20.000,00 euro.