Art. 13.

Modifiche  all'allegato  H  al  regolamento  regionale  n.  1/2002  e
                        successive modifiche



   1.   All'allegato  H  al  regolamento  regionale  n.  1/2002  sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) al paragrafo B:
     1) al punto 6, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
     «b)   delle  attitudini  e  delle  capacita'  professionali  del
dirigente  desunte anche dalle valutazioni di risultato in precedenza
conseguite; »;
     2) il sottoparagrafo B2, punto 8, e' sostituito dal seguente:
     «B2 - Attitudini e capacita' professionali
   8.    Costituiscono   elementi   di   valutazione   le   capacita'
riconducibili alle seguenti caratteristiche:
    a)   capacita'   di   analizzare   le   criticita',  valutando  e
approfondendo  gli  aspetti  rilevanti  dei problemi, unitamente alla
capacita' di rappresentarli di proporre soluzioni innovative;
    b)  capacita'  di  definire  obiettivi  coerenti  con  le risorse
disponibili,  di  valutare i vantaggi e gli svantaggi delle soluzioni
individuate ponendo attenzione al rapporto costi e benefici;
    c)  capacita'  di  interagire  con  le altre strutture, valutando
l'impatto  delle  proprie  azioni all'esterno e di agire nella logica
del vantaggio comune;
    d)   capacita'  di  gestire,  organizzare  e  motivare  i  propri
collaboratori favorendo anche lo sviluppo della loro professionalita'
e del loro potenziale;
    e)   eventuali  capacita'  specifiche  relative  alle  competenze
proprie della struttura da assegnare.».
    b) al paragrafo D:
     1) nel titolo, dopo le parole «dirigente di area», sono inserite
le seguenti: «, dirigente di ufficio»;
     2)  al  punto  18,  dopo  le  parole  «dirigente  di area», sono
inserite le seguenti: «, dirigente di ufficio»;
     3) il punto 19 e' sostituito dal seguente:
     «19.  Ai  fini di cui al punto 18, qualora vi siano dirigenti in
disponibilita',  ai  sensi del comma 1 dell'art. 177, il responsabile
del  ruolo,  acquisiti i curricula dei suddetti dirigenti, provvede a
trasmetterli  ai  direttori  dei  dipartimenti  che  hanno  strutture
dirigenziali  vacanti  per  l'affidamento  dell'incarico,  in caso di
corrispondenza  tra  i requisiti richiesti per il posto da ricoprire,
come individuati nello schema A, e quelli posseduti dall'interessato.
     4) il punto 20 e' sostituito dal seguente:
     «20.  Qualora  non  vi  siano  dirigenti  in  disponibilita', la
ricerca delle professionalita' avviene, su richiesta del direttore di
dipartimento  competente,  mediante pubblicazione di apposito avviso,
cui  e'  allegato  il  suddetto schema A, sull'intranet regionale. La
pubblicazione  e'  effettuata  dal  responsabile del ruolo, il quale,
previa  assegnazione  di  un  termine  non  inferiore a cinque giorni
lavorativi  per  la  presentazione  delle  candidature  da  parte dei
dirigenti   interessati,   provvede   all'inoltro  al  direttore  del
dipartimento competente delle candidature presentate dai dirigenti in
possesso dei requisiti richiesti»;
     5)  al  punto  21  le parole «individuato/i dal responsabile del
ruolo» sono soppresse;
     6) al punto 22 le parole: «, formulando il profilo del dirigente
incaricato  secondo lo schema B da allegare all'atto di conferimento»
sono soppresse.
     7)  al  punto  23  le  parole: «individuati dal responsabile del
ruolo» sono soppresse;
     8)  al paragrafo G, punto 37, dopo le parole «dirigente di area»
sono inserite le seguenti «, dirigente di ufficio»;
     c)   lo   schema  A  e'  sostituito  dallo  schema  A  contenuto
nell'allegato A al presente regolamento;
     d) lo schema B e' soppresso.