Art. 15.

                Disposizioni finali di coordinamento



   1. Al comma 2 dell'art. 70 del regolamento regionale n. 1/2002, le
parole:  «dalla struttura direzionale dipartimentale di staff Ufficio
ispettivo»   sono   sostituite   dalle   seguenti:  «dalla  struttura
competente».
   2.  Al  comma 1 dell'art. 226 del regolamento regionale n. 1/2002,
le  parole:  «Le  strutture  Risorse  umane  dei  dipartimenti»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Le  strutture  competenti  di  ciascun
dipartimento».
   3.  Al  comma 1 dell'art. 298 del regolamento regionale n. 1/2002,
le  parole: «alle strutture direzionali dipartimentali risorse umane»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla  competente  struttura  del
dipartimento interessato».
   4.  Al  comma 1 dell'art. 349 del regolamento regionale n. 1/2002,
le   parole:   «della   struttura  direzionale  risorse  umane»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle proprie strutture».
   5.  Al  comma 4 dell'art. 429 del regolamento regionale n. 1/2002,
le   parole:  «la  rispettiva  struttura  direzionale  dipartimentale
risorse   umane»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  competente
struttura della direzione regionale organizzazione e personale».