Art. 15. Disposizioni finali di coordinamento 1. Al comma 2 dell'art. 70 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «dalla struttura direzionale dipartimentale di staff Ufficio ispettivo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla struttura competente». 2. Al comma 1 dell'art. 226 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «Le strutture Risorse umane dei dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le strutture competenti di ciascun dipartimento». 3. Al comma 1 dell'art. 298 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «alle strutture direzionali dipartimentali risorse umane» sono sostituite dalle seguenti: «alla competente struttura del dipartimento interessato». 4. Al comma 1 dell'art. 349 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «della struttura direzionale risorse umane» sono sostituite dalle seguenti: «delle proprie strutture». 5. Al comma 4 dell'art. 429 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «la rispettiva struttura direzionale dipartimentale risorse umane» sono sostituite dalle seguenti: «la competente struttura della direzione regionale organizzazione e personale».