Art. 16. Disposizioni transitorie 1. Fino all'individuazione delle nuove strutture direzionali dipartimentali di staff secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del regolamento regionale n. 1/2002, come modificato dall'art. 5 del presente regolamento, da effettuarsi, comunque, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, continuano ad operare le strutture direzionali dipartimentali di staff gia' istituite ai sensi delle disposizioni previgenti. 2. Fino all'istituzione, nell'ambito della direzione regionale «Organizzazione e personale» dell'apposita struttura preposta all'esercizio delle competenze relative alla rilevazione delle presenze e delle assenze e ai conseguenti adempimenti, da effettuarsi, comunque, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le suddette competenze continuano ad essere esercitate dalle strutture direzionali dipartimentali di staff con funzioni strumentali «Risorse umane». 3. Relativamente ai requisiti specifici richiesti per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 162, comma 7, del regolamento regionale n. 1/2002, come modificato dall'art. 10 del presente regolamento, per le strutture gia' istituite alla data di entrata in vigore dello stesso sono confermati, fino a diversa determinazione del direttore competente, i requisiti indicati nello schema A dell'allegato H al regolamento regionale n. 1/2002 da ultimo utilizzato.