Art. 16.

                      Disposizioni transitorie



   1.  Fino  all'individuazione  delle  nuove  strutture  direzionali
dipartimentali  di  staff secondo quanto previsto dall'art. 19, comma
3,  del  regolamento regionale n. 1/2002, come modificato dall'art. 5
del  presente  regolamento,  da effettuarsi, comunque, entro sessanta
giorni  dalla  data  di entrata in vigore dello stesso, continuano ad
operare   le  strutture  direzionali  dipartimentali  di  staff  gia'
istituite ai sensi delle disposizioni previgenti.
   2.  Fino  all'istituzione,  nell'ambito  della direzione regionale
«Organizzazione   e   personale»   dell'apposita  struttura  preposta
all'esercizio   delle  competenze  relative  alla  rilevazione  delle
presenze   e   delle   assenze   e  ai  conseguenti  adempimenti,  da
effettuarsi, comunque, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, le suddette competenze continuano ad
essere esercitate dalle strutture direzionali dipartimentali di staff
con funzioni strumentali «Risorse umane».
   3.   Relativamente   ai   requisiti  specifici  richiesti  per  il
conferimento  degli  incarichi  ai  sensi dell'art. 162, comma 7, del
regolamento  regionale  n.  1/2002,  come modificato dall'art. 10 del
presente  regolamento,  per  le strutture gia' istituite alla data di
entrata  in  vigore  dello  stesso  sono  confermati,  fino a diversa
determinazione  del  direttore competente, i requisiti indicati nello
schema A dell'allegato H al regolamento regionale n. 1/2002 da ultimo
utilizzato.