Art. 4. Modifica all'art. 17 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche 1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 17 del regolamento regionale n. 1/2002 e' sostituita dalla seguente: «d) in strutture direzionali dipartimentali di staff, a responsabilita' dirigenziale, per l'espletamento di funzioni di supporto alle attivita' proprie del direttore del dipartimento, in numero non superiore a sette per ogni dipartimento; ».