Art. 4.

Modifica all'art. 17 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive
                              modifiche



   1.  La  lettera  d)  del  comma  1  dell'art.  17  del regolamento
regionale n. 1/2002 e' sostituita dalla seguente:
   «d)   in   strutture   direzionali   dipartimentali  di  staff,  a
responsabilita'  dirigenziale,  per  l'espletamento  di  funzioni  di
supporto  alle  attivita'  proprie del direttore del dipartimento, in
numero non superiore a sette per ogni dipartimento; ».