Art. 5.

      Modifiche all'art. 19 del regolamento regionale n. 1/2002



   1.  La  lettera  c)  del  comma  2  dell'art.  19  del regolamento
regionale n. 1/2002 e' sostituita dalla seguente:
   «e)  una  segreteria  operativa, posta alle dirette dipendenze del
direttore  di  dipartimento,  il  cui  contingente  di  personale  e'
stabilito  nel limite massimo di sei unita', compreso il responsabile
della segreteria stessa.».
   2.  Il comma 3 dell'art. 19 del regolamento regionale n. 1/2002 e'
sostituito dal seguente:
   «3. L'articolazione di ciascun dipartimento in direzioni regionali
e   la   declaratoria   delle   relative  competenze  sono  riportate
nell'allegato   B.   L'individuazione   delle  strutture  direzionali
dipartimentali  di  staff,  del contingente di personale da assegnare
alle  stesse,  nel  limite massimo di trentacinque unita' per ciascun
dipartimento,  delle  relative  funzioni, e' effettuata, nel rispetto
delle  competenze attribuite a ciascuna direzione regionale, con atto
di  organizzazione del direttore del dipartimento, in coerenza con le
direttive della conferenza interdipartimentale.».