Art. 5. Modifiche all'art. 19 del regolamento regionale n. 1/2002 1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 19 del regolamento regionale n. 1/2002 e' sostituita dalla seguente: «e) una segreteria operativa, posta alle dirette dipendenze del direttore di dipartimento, il cui contingente di personale e' stabilito nel limite massimo di sei unita', compreso il responsabile della segreteria stessa.». 2. Il comma 3 dell'art. 19 del regolamento regionale n. 1/2002 e' sostituito dal seguente: «3. L'articolazione di ciascun dipartimento in direzioni regionali e la declaratoria delle relative competenze sono riportate nell'allegato B. L'individuazione delle strutture direzionali dipartimentali di staff, del contingente di personale da assegnare alle stesse, nel limite massimo di trentacinque unita' per ciascun dipartimento, delle relative funzioni, e' effettuata, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascuna direzione regionale, con atto di organizzazione del direttore del dipartimento, in coerenza con le direttive della conferenza interdipartimentale.».