Art. 7.

Modifiche   all'art.   27  del  regolamento  regionale  n.  1/2002  e
                        successive modifiche



   1.  Al  comma 2 dell'art. 27 del regolamento regionale n. 1/2002 e
successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  primo periodo, le parole: «a), b), d), limitatamente alle
strutture  relative all'espletamento di funzioni strumentali comuni a
tutti  i  dipartimenti,  e  f)» sono sostituite dalle seguenti: «a) e
b)»;
    b)    il    secondo   periodo   e'   sostituito   dal   seguente:
«All'istituzione,   modifica,   integrazione   e  soppressione  delle
strutture  di  cui  all'art. 17, comma 1, lettera d), si provvede con
determinazione  del  direttore  del  dipartimento  interessato, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 100 e 137.».