Art. 7. Modifiche all'art. 27 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche 1. Al comma 2 dell'art. 27 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, le parole: «a), b), d), limitatamente alle strutture relative all'espletamento di funzioni strumentali comuni a tutti i dipartimenti, e f)» sono sostituite dalle seguenti: «a) e b)»; b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «All'istituzione, modifica, integrazione e soppressione delle strutture di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), si provvede con determinazione del direttore del dipartimento interessato, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 100 e 137.».